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Art. 4 | - 36 - |
9. Su tutte le linee non esercitate col sistema di blocco vige il regime del telegramma del giunto o del consenso ed in esse le stazioni ed il personale di linea, valendosi dei segnali fissi ed a mano, hanno l’obbligo di far osservare ai treni che si seguono il distanziamento prescritto dal precedente comma 6.
Per i brevi tratti comuni a più linee vi sono eccezioni, indicate nell’orario di servizio, che consentono di ridurre a 5 minuti la distanza fra i treni che si seguono.
10. Verificandosi interruzione nel funzionamento del telegrafo e del telefono si adotteranno le norme dell’art. 8.
Se la stazione che deve dare il giunto o il consenso non risponde alle insistenti chiamate, si deve procedere come se il telegrafo o il telefono non funzionassero (Art. 8.3).
11. Verificandosi interruzione nel funzionamento del blocco saranno osservate le norme dell’art. 8.
Art. 4.
Norme per i dispacci di movimento.
1. I dispacci di movimento sono generalmente trasmessi per telegrafo, ma possono essere trasmessi anche per telefono. Quanto nel presente regolamento si riferisce al telegramma di movimento è da intendersi esteso, per le stazioni autorizzate a valersi del telefono, anche al fonogramma trasmesso con le speciali norme stabilite per tali comunicazioni.