Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
— 37 — | Art. 4 |
2. I telegrammi riguardanti la circolazione dei treni (telegrammi di movimento) devono essere precisi, chiaramente compilati e, prima della trasmissione, firmati dal dirigente. I telegrammi di accettazione di incrocio e, di regola, quelli che non richiedono conferma o non sono di risposta debbono essere collazionati ripetendoli integralmente e della loro ripetizione si deve attendere l’inteso. Chi li riceve o li trasmette dovrà controfirmarli dopo il collazionamento prescritto.
3. I telegrammi in arrivo debbono essere prontamente comunicati al dirigente, ritirandone firma.
4. È vietato comunicare a voce i telegrammi, le conferme e le risposte. È obbligo del dirigente scrivere i telegrammi di movimento sul protocollo telegrafico o sull’apposito modulo M-107; in questo caso debbono essere riportati dal telegrafista sul protocollo telegrafico.
5. Il dirigente deve prendere frequentemente visione, in ufficio, dei telegrammi. Perciò potrà prescriversi per le grandi stazioni, che negli uffici telegrafici si tenga il duplicato dei telegrammi in arrivo, mentre per quelli in partenza può prescriversi il duplicato nell’ufficio dei dirigenti.
6. Nei telegrammi le stazioni saranno indicate col loro nome, per esteso, ed i treni col loro numero, o con la loro sigla, o con entrambi ripetuti in tutte lettere. Nella compilazione e nella trasmissione dei telegrammi il numero dei treni espresso in lettere dovrà essere scisso nei numeri semplici, isolati, che lo compongono.
Quando manchi il tempo o si tratti di comunicazioni non nuove può ammettersi la trasmissione in cifre