Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/22

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- 47 - Art. 6

Il cambiamento del binario di ricevimento o di partenza di un treno; la soppressione dei treni; l’effettuazione dei treni straordinari e supplementari con l’indicazione del binario sul quale debbono essere ricevuti i treni per i quali questa indicazione non risulti già dal prospetto mod. M-53 di cui all’art. 14.12.

8. Quando uno stesso modulo riguardi più agenti addetti ai deviatoi od alle manovre essi ne prenderanno semplicemente visione apponendovi la firma ed il modulo stesso potrà o venir ritirato da chi lo ha emesso, o lasciato a quello degli agenti che è nella disposizione maggiormente interessato.

In questi casi gli agenti interessati hanno l’obbligo di trascriversi su apposito registro le disposizioni che ricevono e che dovranno, alla lor volta, consegnare a quelli che li dovessero eventualmente sostituire.

9. Anziché per iscritto le prescrizioni di movimento possono darsi per telefono al personale delle stazioni e della linea; in questo caso l’ordine deve essere registrato su apposito fascicolo tanto da chi lo dà come da chi lo riceve e quest’ultimo deve anche ripeterlo. Quando dall’indicazione di un segnale fisso, di una soneria, di un ripetitore ecc. si abbia modo di controllare che l’ordine fu eseguito, l’ordine può essere dato verbalmente o con apposito segnale e se è dato per telefono se ne può omettere la registrazione.

Nelle stazioni che hanno i deviatoi assicurati con fermascambi è ammesso che il dirigente faccia ai deviatori le partecipazioni a voce anziché per iscritto quando essi stanno normalmente presso il fabbricato viaggiatori.