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- 51 - Art. 8

Art. 8.
Interruzione del funzionamento del telegrafo,
del telefono e del blocco.


1. Una stazione che per una qualsiasi ragione rimanga sprovvista di telegrafo e di telefono, deve provvedere perchè ne siano avvisati i treni interessati 1 che, se necessario, saranno all’uopo fermati nella stazione stessa; e ciò perchè il personale di scorta, in caso di arresto in linea od ai segnali fissi, possa ottemperare alle prescrizioni del Regolamento Segnali per la protezione del treno.

2. In caso di bisogno, dovrà valersi di ogni altro più sollecito mezzo di comunicazione con le stazioni attigue e, se è stazione sede d’incrocio, quando non possa prendere accordi per l’eventuale spostamento dell’incrocio in altra stazione (Art. 27), deve mantenere gli incroci in essa fissati.

3. Fino a che rimanga interrotto il funzionamento del telegrafo e del telefono, un treno potrà essere licenziato a seguito di altro solo dopo che sia trascorso un intervallo di tempo corrispondente alla percorrenza di orario sino alla stazione successiva del treno precedente, aumentata di 10 minuti ed in ogni modo mai prima che siano trascorsi 20 minuti dalla partenza del treno stesso. Al treno così licenziato dovrà essere prescritto di viaggiare con precauzione (Art. 14 comma 8) e di non superare la velocità di 30 Km. all’ora se il

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  1. Telegrafo (telefono) non funziona da . . . . a. . .