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Art. 9 - 54 -


6. Le stazioni che per assoluta necessità dovessero, nei dieci minuti precedenti l’ora reale d’arrivo di un treno, eseguire manovre interessanti il binario di arrivo dalla parte del treno atteso, potranno effettuarle soltanto dopo avere ordinato (telegramma formula 10) alla stazione limitrofa di trattenere il treno atteso e di averne ricevuto conferma; altrimenti dovranno ritardare la manovra fino a che abbiano la certezza che il treno stesso siasi fermato al segnale di protezione.

7. Alcune stazioni designate d’accordo fra i Servizi Centrali dell’Esercizio sono autorizzate permanentemente a manovrare per tutto il tempo durante il quale i segnali rimangono a via impedita, purché il treno atteso abbia fermata ed esistano le normali condizioni di visibilità dei segnali. Tali stazioni sono indicate nel libro orario di servizio.

8. Le stazioni, di cui al precedente comma 7, possono manovrare sul binario d’arrivo anche fuori dei deviatoi estremi dalla parte del treno atteso, sino a 100 metri prima di giungere al segnale di 1a categoria, o, se protette da segnali di 2a categoria, senza raggiungere i cento metri precedenti il punto che può essere occupato da un treno ricoverato sotto il segnale di protezione ed avente la massima composizione dei treni che si effettuano sulla linea.

Anche queste stazioni, quando eccezionalmente con le manovre dovessero oltrepassare i punti suindicati, dovranno provvedere, col telegramma formula 10, a fare trattenere nella stazione limitrofa il treno atteso; altrimenti dovranno attendere, per eseguire la manovra, che il treno stesso sia fermo al segnale di protezione.