Pagina:Regolamento Circolazione Treni (1936).djvu/38

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- 63 - Art. 12

8. Nel caso previsto dal comma 6 il dirigente dovrà, treno per treno, prendere visione del mod. M-37 o dei fonogrammi scambiati e controfirmarli oppure farsi dare conferma con regolare fonogramma degli accertamenti eseguiti, sempre quando l’ordine di apertura dei segnali non venga dato dal dirigente pel tramite di detto agente.

9. Nelle stazioni, nelle quali il dirigente è sostituito dall’apposito incaricato, di cui al comma 6, quest’ultimo subentra anche al dirigente nella visita giornaliera agli impianti, nella custodia ed uso delle chiavi dei fermascambi e nella sorveglianza in genere del servizio dei deviatori.


Art. 12.
Manovra dei segnali fissi di protezione.


1. I segnali fissi di protezione di una stazione o di una fermata normalmente disposti a via impedita non debbono essere manovrati a via libera che per ordine del dirigente; chi li manovra deve poi, di propria iniziativa, riporli a via impedita non appena possa rilevare che siano stati oltrepassati dal treno in arrivo; il dirigente deve controllare che sia stato provveduto alla loro chiusura.

I segnali fissi di protezione di una stazione che non sia retta da un dirigente, di una fermata o di una casa cantoniera disposti normalmente a via libera, debbono essere manovrati a via impedita a protezione di un treno soltanto quando questo prolunghi la sosta