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Art. 25 - 118 -


Ove detta stazione giudichi che il treno, pur non potendo raggiungere in tempo la successiva stazione di fermata, possa però avanzare fino ad una intermedia non di fermata, dovrà prescrivergli di fermare in quest’ultima, che dovrà essere preavvisata, onde possa, se del caso, disporre per la precedenza anormale.

10. Il dirigente che trattiene il primo treno nella propria stazione lo avvisa della cessione di passo1, ed avverte le stazioni successive, le assuntorie e le fermate provviste di telegrafo o telefono fino alla stazione nella quale avrebbe dovuto aver luogo la precedenza normale, col telegramma:

Formula 27: Tr ... precede tr ... da ... .

La trasmissione di tale telegramma dovrà avvenire con le modalità prescritte dall’art. 15.8.

Al secondo treno l’avviso non occorre se ha fermata nella stazione oppure se questa è di quelle contemplate nel comma 1 a)b); se invece il treno non ha fermata e la stazione non è di quelle contemplate nei punii predetti il dirigente deve provvedere perchè il secondo treno ne sia avvisato2 rivolgendosi di regola ad una precedente stazione di fermata col telegramma:

Formula 28: Avvisate tr ... che precede tr ...da ...

In quest’ultimo caso, se il dirigente non ha avuto conferma, dovrà provvedere perchè il treno sia ricevuto nella stazione di precedenza con le norme dell’art. 12.4.

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  1. Vi precede da .... tr..
  2. Precedete da .... tr. ...