Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/11

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TITOLO III.


Della maniera di recar la prova de’ requisiti necessari
al Notariato
.


1.

[Rex Car. Em.]

L

’età d’anni venti compiti, di chi aspira ad esser Notaio, dovrà verificarsi colla esibizione della fede di Battesimo.

2.

La pratica per tre anni nell’uffizio di qualche Causidico dovrà comprovarsi coll’attestazione giurata del Causidico, sotto cui avrà praticato, nella quale questi deporrà specialmente dello stato laicale, della probità, e de’ buoni costumi del ricorrente, della nascita del medesimo da onesti parenti non esercenti mestier vile, e singolarmente che nel tempo della pratica non abbia in esso riconosciuto mala fede, od altri vizi, e difetti contrari all’onoratezza, e disdicevoli ad un pubblico Notaio.

3.

Il possesso di beni pel valore di lire quattromila dovrà comprovarsi colla esibizione delle fedi di catastro, nelle quali sieno descritti, e coll’esame giudiziale di uno, due, o più testimoni presentati dal ricorrente, i quali sieno risponsali tra tutti per detta somma, e depongano, che il medesimo realmente posseda i beni designati nelle fedi di catastro; e che questi sieno del valore di lire quattromila liberi, e sbrigati per tal concorrente da’ debiti, ed ipoteche. Si presenteranno altresì le opportune fedi in prova, che non siasi consegnato alcun fidecommisso, od altro vincolo sovra di essi beni.

4.

Dovrà detto esame seguire avanti dell’Intendente, o Prefetto, o Pretore della provincia, o del distretto, in difetto avanti un Giudice Togato, e saranno i testimoni nell’atto diffidati, che contraendosi per causa dell’uffizio del Notariato contabilità dal ricorrente o per dritti d’insinuazione, e Tabellione, o per con-