Pagina:Regolamento degli Uffizi di Notaio e d'Insinuatore.djvu/12

Da Wikisource.
8

travvenzioni, o per danni delle parti, e riconoscendosi, che li beni, i quali devono essere affetti, ed ipotecati per le suddette ragioni, o non fossero al tempo del loro esame realmente posseduti dal ricorrente, o non fossero dell’additato valore, o fossero già d’allora assorbiti in tutto, o parte da’ debiti, o vincoli, saranno essi sussidiariamente obbligati per tutto ciò, che potrà mancare alle lire quattromila.

5.

Quando da’ ricorrenti si presti cauzione per la suddetta somma, si praticheranno le stesse avvertenze per verificare, se il fideiussore posseda beni pel valore di lire quattromila liberi, e sbrigati da’ debiti, e vincoli, eccettuati solamente que’ casi, in cui gli Uffiziali Regj, o Giudici Togati, avanti a’ quali dovrà seguir l’atto, conoscano essere il medesimo notoriamente risponsale.

6.

Prestandosi la cautela con luoghi de’ Monti, basterà l’annotazione alle cedole, la quale non potrà sciogliersi senza un decreto del Gran Cancelliere, con cui sia approvata la surrogazione d’altre cautele; che se fosse prestata con censi, o crediti, si rimetterà l’instrumento, o scrittura alla Grande Cancelleria coll’intimazione, che per decreto del Giudice ordinario del debitore verrà a questo fatta, di non pagare liberamente al creditore, sotto pena di reiterato pagamento, salva ragione di farne il deposito in que’ casi, in cui intendendo il debitore di essere liberato, non si possa, per colpa del creditore, devenire al necessario reinvestimento del capitale, che per l’interesse del Tabellione, e del pubblico sia approvato.

7.

Tutte le predette giustificazioni, ed atti concernenti le riferite cautele si rimetteranno, e custodiranno nell’archivio della Grande Cancelleria, acciocché gl’interessati possano avervi ricorso nell’emergenze.