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Pagina:Regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di Viarigi.djvu/10

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Art. 29. Sarà tenuto appo il Sindaco apposito Registro ove saranno regolarmente descritte tutte le accuse, e tutti gli atti seguiti avanti di esso con indicazione dell’accusatore, dell’accusato, del fatto costituente la contravvenzione, delle prove di questa, e della pena che sarà stata applicata.

Art. 30. La riscossione delle ammende e delle altre spese dovute dai contravventori si farà nel modo stabilito dalla legge.

Art. 31. È vietato ai Servienti, Campari, ed altri Agenti Comunali di ricevere né mediatamente, né immediatamente sotto qualsiasi pretesto donativi, mancie, e commestibili, non che di fare qualunque accordo o convenzione con le persone soggette alle disposizioni di questo Regolamento. I trasgressori andranno soggetti ad un’ammenda non eccedente le L. 50, e saranno destituiti dall’impiego: saranno anzi tenuti di invigilare all’esatta osservanza di tutto quanto sovra, e di scoprire tutte le altre contravvenzioni previste dalle vigenti leggi riguardo ai fabbricati, acque, ponti, canali e strade.

TITOLO QUARTO

Disposizioni Generali

Art. 32. Il presente Regolamento sarà, dopo la sua approvazione, pubblicato in conformità delle leggi.

Art. 33. L’originale del presente Regolamento verrà inserto nel Registro degli Atti Comunativi per essere poscia depositato nel Comunale Archivio, ed alle copie di esso o manoscritte o che si facessero stampare sarà prestata la stessa fede che all’Originale.

Dalla Casa Comunale di Viariggi il primo dicembre mille ottocento cinquantacinque.

All’Originale — Ferraris Serafino Sindaco — Ferraris Sebastiano — Aschieri Agostino — Ferraris Domenico — Accornero Gio. Battista — Vipiana Pietro — Ferraris Giuseppe — Accornero Carlo — Fracchia Bartolomeo — Ferraris Sebastiano — Bella Pietro — Calvi Francesco — Bussa Francesco — Gado Gio. Battista — Asiano Giuseppe — Notaio Ferraris Francesco Segretario.

Per copia conforme — Notaio Ferraris Francesco Segretario.