Pagina:Regolamento di polizia urbana e rurale pel Comune di Viarigi.djvu/8

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Art. 16. È vietato a chiunque di accendere falò, e di fare altri fuochi sotto qualunque pretesto; nei casi però di pubbliche feste potranno permettersi dall’autorità locale con quelle cautele che si crederanno opportune.

Art. 17. Sarà proibito di gettare acqua sì monda che immonda nelle contrade dell’abitato, e di fare qualsiasi innovazione intorno alle strade tutte del territorio, deviando le acque dal loro corso naturale, praticare scavi senza la debita distanza legale, e chiuse nei fossi laterali alle dette strade, prendere su di esse terra in ogni tempo e massime dopo le pioggie per riattare le confrontanti ripe salvo di riprendere quella che per causa di frane venisse a sdrucciolare dalle proprietà latistanti, e nell’espurgare i fossi laterali alle strade pubbliche, saranno tenuti i proprietari di gettare la terra su dette strade che non sieno per anco regolarmente sistemate.

Art. 18. Nelle discese per tutta l’estensione del selciato o dell’impietrimento nell’abitato, non sarà permesso di intrattenere il moto dei carri, barocci, e simili, con altro mezzo fuori dell’ordinaria macchina detta la meccanica, o di quell’altra per le vetture conosciuta sotto il nome di scarpa.

Art. 19. I proprietari ed inquilini di case dovranno mantenere costantemente assicurate le imposte degli uscii, e delle finestre che danno sui pubblici passaggi onde stiino totalmente od aperte o chiuse, né rechino ingombro ai passeggieri.

Art. 20. È proibito di occupare le strade in qualsiasi modo e con qualunque oggetto che possa riescire d’impaccio al libero passaggio tanto dei Pedoni che dei Carri a meno che per poco tempo non possa farsi altrimenti.

Art. 21. Non sarà permesso ai Proprietari od Inquilini di Case di trasportare nelle Contrade o Piazze la neve che avessero nelle proprie Corti, potranno bensì previo concerto tenuto col Sindaco per le relative norme, scaricare i proprii tetti della neve, ma dovranno poi tosto trasportarla appena gettata nelle Contrade o Piazze.

TITOLO SECONDO

CAPO UNICO

Polizia Rurale

Art. 22. È proibito di raccogliere ed esportare dalle altrui Campagne erbe, foglie, frutti, piante, rami, e generalmente qualunque cosa senza licenza dei Padroni, ancorché per Essa non si faccia luogo a condanna