Pagina:Regolamento pel servizio delle infermerie dell'Ospedale Maggiore degli infermi di Vercelli.djvu/5

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indicazioni viene affissa al letto medesimo dell’ammalato, a cui nell’atto di sua escita si fa esatta riconsegna di tutto.

Nel caso di morte tutti gli effetti descritti sono rimessi all’Economo in un colla Bolletta, per essere consegnati alli Eredi del defunto, che si presenteranno per ritirarli.

Art. 4.

L’Assistente d’Infermeria deve sempre trovarsi presente alle visite dei Medici e Chirurghi per ricevere da essi le istruzioni particolari, che possono occorrere intorno al regime di qualche ammalato.

Egli deve pure assistere all’accettazione ordinaria nelle ore fissate, per la tenuta del Registro, di cui all’articolo precedente, facendosi però supplire in ciò dal Caporale Infermiere, quando non possa eseguirlo personalmente per l’incumbenza come sovra incaricatagli nelle ore della visita.

Art. 5.

Per quegli ammalati che vengono condotti da altri Comuni sulla richiesta delle Autorità locali, qualora vengano accettati, spedisce analoga ricevuta a scarico dei Conducenti, facendo anche apposita dichiarazione in caso di rimando.