Pagina:Regolamento pel servizio delle infermerie dell'Ospedale Maggiore degli infermi di Vercelli.djvu/6

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Art. 6.

Ricevendo l’annunzio che un Medico od un Chirurgo non può trovarsi alla visita, deve tosto dare avviso ai rispettivi supplenti nell’ordine prescritto dal Regolamento Medico-Chirurgico.

Art. 7.

Similmente ogniqualvolta un Curante od un ammalato chiede una consulta, egli è tenuto di darne avviso a chi si appartiene d’intervenirvi, lo che del pari deve eseguire quando si tratta di procedere ad operazioni di alta Chirurgia, autopsie ed in altri simili casi.

Art. 8.

Ha pure l’obbligo di spedire gli avvisi ai Medici e Chirurghi nei casi urgenti, in cui sia necessaria la loro assistenza.

Art. 9.

Pervenendo avviso all’Ospedale di far trasportare un infermo, se il caso è d’urgenza, come allorchè trattasi di caduti, feriti, colpiti d’apoplessia e simili, l’Assistente d’infermeria ha l’obbligo di far eseguire il trasporto senza dilazione.