Pagina:Regolamento per la nuova colonia di Battipaglia.djvu/6

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Eletto.


Titolo Secondo

Scelta dei Coloni, e loro trasmigrazione dai Comuni di origine nella Colonia


Articolo 8°. Per ora la nuova colonia sarà composta di N°. 120 famiglie, scelte nella classe degli agricoltori, nella proporzione di ottanta famiglie della Provincia di Basilicata, e quaranta nella Provincia di Principato Citeriore, fra quelle che hanno più sofferte pel tremuoto del 16. Dicembre 1857.
Articolo 9°. Per essere ammessi a far parte della colonia i capi di famiglie dovranno avere i seguenti requisiti: 1°. Età non maggiore di anni 40. non minore di anni 25.: 2°. Irreprensibile condotta politica e religiosa: 3°. Valida complessione fisica.
Articolo 10°. In ogni Comune delle dette Due Provincie danneggiato dal