Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/19

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bolate con il bollo della Communità ò di Sindicis ò de altri de loro, e quello che contrafarà, e tenirá falsa mesura ò peso, averà, e darà, paghi lire dieci di danari de Trento per ogni volta, la qual pena l'amità sia applicata alla Communità, e l'altra parte all'inventor, overo accusator, la qual pena se non potrà pagar quello, che in essa incorrerà, sia posto in fondo di Torre, ed ivi stia per trè mesi.

Che non si tenghi appresso il pericolo del foco, ne sarmente

nè strami, nè paglie.

CAPITOLO LII.


XI. 

I

Tem statuimo, ed ordiniamo, che niuno non debbi in alcuna casa nella qual fà foco, tenir appresso, e circa, overo sopra il foco tenir sarmenti, paglie, feno, e strami, e cose simili dalle quali facilmente possa nascer rovina de foco, e quello che contrafarà paghi lire cinque alla Communità, per cadauna volta. E che li Sindici, e Proveditori della Città debbino spesse volte aver l'occhio alle predette cose, e procurino, che se vadi a veder per le case, e luoghi pericolosi al foco.



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