Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/24

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trui delli horti seraie, vignali, overo campi, ò seratura, ò serature, piglierà, paghi lire dodeci di bona moneta, se sará nel dì, nella notte il dopio, e sia posto alla berlina, e sia bolato, e stia nel bando per anni trè, e refaci il danno al danneggiato, e si credi come, e detto di sopra delli palli.

Di quelli che saranno ritrovati nelli horti, ò seraie

d'altri.

CAPITOLO LXL.


XVIII. 

I

Tem statuimo, ed ordiniamo, che se alcuno sarà ritrovato nelli horti, prati, seraie, over vigne serate al tempo dell'uva, nel qual tempo ci siano dentro li frutti, herbe, ed in quelli andará senza licenza del padrone di dette cose, o faci danno ò non faci, paghi alla Communità mezzo Ragnese, e refaci il danno al danneggiato, e si credi come di sopra delli palli.

Di quelli che rubbano legumi, ò biave fora delli horti

d'altri

CAPITOLO LX.


XIX. 

I

Tem statuimo, ed ordiniamo, che se alcuno fora delli campi d'altri portarà legumi, ò biave d'alcuno, se la cosa rubbata arivarà a dodeci grossi, ed in frà, paghi, se sarà dal