Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/23

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mili dalle Vigne ò horti serati, pratti, o terre aliene paghi lire doi di Marano, se li frutti rubbati valeranno grossi due, o manco de grossi due; mà se valeranno più la pena sia di quattro lire, e la berlina, se de dì, se di notte il dopio, e refaci al danneggiato nel dopio, e messo alla berlina, come sopra, ed ogni uno possi accusare, e abbi l'amità del bando, e si credi a un testimonio di bona fama, ed opinione, e si credi come di sopra delli palli.

Di quelli che tagliano le stropaje d'altri.

CAPITOLO LVII.


XVI. 

I

Tem noi statuimo, ed ordiniamo, che ogni uno che taglierà, o romperà, ò bruscarà le cese, spini ò seche, ò verde. Quelle porterà via paghi mezzo Ragnese, nel dì, nella notte il dopio, restituisca il danno al danneggiato, e se non pagherà la pena incorsa ò non possi paghar, sia posto in berlina, e sia tanto come sopra, e si credi come sopra de palli.

Di quelli che romperanno porte, overo seradure de

horti ferati.

CAPITOLO LVIII.


XVII. 

I

Tem statuimo, ed ordiniamo, che ciascheduna romparà, ò levarà via porte al-


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