Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/29

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Delle prove contra li Beccari, Bettoglieri, Molinari,

ed altre persone.

CAPITOLO LXXI.


XXVII. 

I

Tem statuimo, ed ordiniamo, che in tutti li soprascritti Statuti, che fanno menzione de beccari, di pescadori, di molinari, delle biave, delle mesure, che siano giuste, e de quelli, che danneggiano le Possessioni d'altri si credi al danneggiato col sacramento, se sarà di buona fama.

Di Vachari, e Cavallari da esser constituidi.

CAPITOLO LXXIII.


XXVIII. 

I

Tem, che essi Sindici procurrino di meter, constituir al debito tempo, e solito vachari, cavallari, Saltari secondo l'anticha consuetudine osservata in Trento, e niuno sia admesso a questi officii se non darà sicurtà idonea di governarsi bene.

Delle misure delle scandole.

CAPITOLO LXXIV.


XXIX. 

I

Tem statuimo, ed ordiniamo, che li Sindici solecitano, over procurino, che le


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