Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/51

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ri insieme con li ordini, ed antiche buone usanze, non permettendo siano sminuiti, e che l'aminstrará Giustizia a qualunque persone, che la ricercaranno, e domandaranno secondo le leggi, raggioni, statuti, ed ordini de SS. Illustre.
Quinto. Item che le inimicitie, discordie, malevolentie, persecutioni dove lui saprà accordarà amichevolmente, e destramente quietarà a tutta sua possanza, e come officio del buon Giudice troncarà, ed abbrevierà le litti, quanto più gli sarà possibile.
Sesto. Item usarà ogni diligenza in tenere netta detta Giurisditione da omicidiarij, banditi, assassini, ladri, e di qualunque altra sorte di huomeni tristi, facinorosi di mal' affare, e di mala vita, e vagabondi. Diligentemente, e fedelmente cercarà, e farà cercare dalli Saltari, ed altre persone d'essa Giurisditone a tutta sua possanza, conducendoli nelle forzi del Castello, acciò siano puniti secondo li loro delitti, e demeriti.
Settimo. Item che s'occorrerà rumori, ò questioni con spargimento di sangue ò minacciano qualche scandalo di gran danno ad alcuno, overo parole ingiuriose, per le quali se potesse sospetare di nascere maggior pericolo, che detto misser Vicario sia tenuto subito darne raguaglio, over farlo denunciare per altri a SS. Illustre, over al loro Capitanio, ò Logotenente, accio tal delinquente possi venir castigato secondo la qualità, e gravezza del delitto.


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