Pagina:Regole della Giurisdizione e Communità di Segonzano, 1609.djvu/54

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debite spese parte veruna, e ciò ogni primo Sabato juridico d'ogni mese alla più longa, ordinariamente debba venir il Notaro in Segonzano paghandosi esso la sua spesa, al quale si da autoritá di poter scrivere delli Instrumenti de contratti, di Sudditi, e non ad altri Notari; mà solamente all'Egregio Misser Antonio dalle Mule Notaro in Cembra, e Cancelliere del Castello, e Giurisdizione di Segonzano, deputato hora novamente in Castello dalli antedetti Signori di Segonzano, et esso Misser Vicario in Castello nel luogho solito sentare, over altrove dove sarà il Magnifico Capitanio di Segonzano, condecentemente, et udire le parti, procurando prima d'accordarli insieme senza litigare, né spendere, e non volendosi accordare all'hora se la causa è picciola in frà trè Ragnesi, e facile senza bisogno de prove la decida, cui subito summariamente facendola notar dal Notaro nelli atti, acciò che l'appari, e gravato che fusse, se nè possi da Magnif. Capitanio ricorrere, et appellare, over anco se bisognasse qualche prova li admonisca per il termine seguente dell'altro mese peremptoriamente á provare, e così anco poi la sententij, e se la causa passa di trè Ragnesi, si debbe dal Notaro ivi far notare l'instantia del querelante, et attore in logho del libello, e se vorà produre qualche raggioni, scritture, ò testimonij, esso Vicario gli assegni il termine seguente a produrre, rispondere, risolvere, e produrre tutte le raggioni, dalle


parti