Pagina:Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia P2.pdf/100

Da Wikisource.
Camera dei Deputati — 92 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti



tuta accertare l'iscrizione alla Loggia non solo di due dei suoi funzionari, ma addirittura del questore pro tempore.

Anche in tal caso appare legittimo mettere in rapporto di causa ed effetto il fenomeno di infiltrazione piduista con disfunzioni «mirate»: così, ad esempio, nel caso della informativa su Gelli e Marsili e sui rapporti del primo con il gruppo Sogno e Carmelo Spagnuolo, richiesta dal giudice istruttore di Torino alla questura di Arezzo e mai ottenuta. Fu rinvenuta, però, tra le carte di Castiglion Fibocchi copia dello scritto anonimo che aveva sollecitato alla richiesta i giudici torinesi: il Venerabile era stato quindi tempestivamente informato ed aveva potuto predisporre le sue difese. In definitiva, sembra potersi concludere sul punto che le infiltrazioni piduistiche ad Arezzo nella Polizia e nei Carabinieri (ed il sospetto di infiltrazione anche nella magistratura, come si vedrà in seguito) servirono in quegli anni a conferire al Gelli un’aura di intangibilità, lasciandogli mano libera per tutte le proprie —- non certo lecite — attività.

Un discorso a parte merita, poi, la strage perpetrata con la collocazione di un ordigno esplosivo sul treno Italicus, ordigno esploso nella notte fra il 3 ed il 4 agosto 1974.

I fatti relativi sono stati già giudicati in primo grado dalla corte d’assise di Bologna con sentenza assolutoria dubitativa che, pur se non passata in cosa giudicata, costituisce per la Commissione doveroso anche se non esclusivo punto di riferimento.

Le istruttorie di una Commissione di inchiesta e quelle dell’autorità giudiziaria penale hanno infatti la comune caratteristica di utilizzare prove storiche e prove critiche per giungere, attraverso un processo logico esternato di libero convincimento, a determinate conclusioni. Gli elementi differenziali riguardano invece l’oggetto e lo scopo dell’indagine. Quanto al primo occorre rilevare che la giustizia penale ha come limite di accertamento realtà oggettivate od oggettivabili, mentre la Commissione parlamentare può (e deve) tener conto anche di più soggettive emergenze come modi di pensare, opinioni e convincimenti diffusi1.

Quanto al secondo appare evidente che, mentre la giustizia penale ha un compito di accertamento strumentale rispetto ad affermazioni di responsabilità personali, la Commissione ha invece quello di un accertamento funzionalizzato ad un più puntuale futuro esercizio dell’attività legislativa, e in esso vi è dunque spazio per affermazioni di responsabilità che siano di tipo morale o politico, secondo la natura propria dell’istituto.

Tanto doverosamente premesso ed anticipando le conclusioni dell’analisi che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli imputati, costituiscono altresì base

  1. Corte costituzionale, sent. 231/75.