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Camera dei Deputati — 53 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti


non conoscibilità, nei gradi intermedi, dei fini ultimi dell’organizzazione, che la stessa non liceità di tali fini rende indispensabili connotati strutturali.


IV — La posizione personale degli iscritti.

L’analisi della struttura associativa che abbiamo sviluppato ci consente di affrontare il problema delle responsabilità degli affiliati in termini corretti, evitando di dare adito a controproducenti polemiche. Partendo infatti dalla distinzione tra fine immediato e fine ultimo della loggia ci sembra naturale concludere che tutti gli affiliati erano responsabili di appartenere ad una associazione che aveva il fine evidente di interagire nella vita del paese in modo surrettizio. Rispetto al fine ultimo invece, cui tale inquinamento era diretto, si può affermare che la media degli affiliati ne era sostanzialmente non avvertita, per lo meno quanto alla sua concreta effettiva natura di pericolo grave per la società civile. Questa generale esenzione non va peraltro estesa a tutti coloro per i quali è lecito presumere che l’elevato incarico ricoperto (pubblico o privato che fosse) ovvero la natura delicata delle funzioni svolte non consentono errori di valutazione cosÌ macroscopici o compromissioni di sorta nell’adempimento del proprio dovere.

Proseguendo nell’analisi del problema va ricordato che, in sede di procedimento disciplinare, alcuni ufficiali hanno addotto a giustificazione della loro adesione l’invito loro rivolto da ufficiali gerarchicamente sopraordinati, i quali avrebbero fatto intendere più o meno velatamente che!’ingresso nell’organizzazione costituiva passaggio obbligato per lo sviluppo della carriera. Se è di palese evidenza che un simile comportamento costituisce una aggravante per coloro che hanno esercitato simili forme di pressione, lo spunto in esame si offre ad alcune considerazioni di più ampio respiro.

Il modulo di domanda per l’affiliazione alla Loggia P2 conteneva oltre alle richieste di informazione che è dato attendersi in consimili occasioni, un’illumlinante postilla: «... eventuali ingiustizie subite nel corso della carriera: ...; ... danno conseguente: ..., ... persone, istituzioni od ambienti a cui si ritiene possano essere attribuiti: ...». Questi dati ci pongono di fronte all’esemplificazione palese del viziato rapporto associativo che sotto stava a questo organismo, al malsano intreccio di interessi che sin dal primo momento il Venerabile Licio Gelli proponeva e gli affiliati accettavano, quale base della mutua collaborazione futura. La sottoscrizione di questa domanda suona a disdoro per tutti coloro che vi hanno apposto la loro firma, perché essi hanno così denunciato la loro sfiducia nell’ordinamento quale fonte di tutela e garanzia dell’individuo, affidandosi a tal fine ad una organizzazione parallela e clandestina. Soccorre qui naturale il richiamo alle organizzazioni mafiose, già proposto, e alla loro collaudata tecnica di porsi allo stesso tempo come fonte di illegalità e di protezione contro l’illegalità da esse stesse creata, che costituisce il cardine di una sostanziale opera-