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Camera dei Deputati — 55 — Senato della Repubblica


ix legislatura — disegni di legge e relazioni — documenti



sta dalla società. Durante le audizioni la Commissione ha riscontrato atteggiamenti negatori che contestavano emergenze istruttorie suffragate prima ancora che da innegabili riscontri documentali, dalla logica stessa dei fatti ed ha potuto constatare che tale atteggiamento accomunava, con sorprendente identità di tecniche e di forme, uomini che avrebbero dovuto apparire del tutto diversi tra loro per rango occupato nella società. Questo comune porsi di fronte alla Commissione in posizioni di palese reticenza è del resto, vada detto in loro danno, ulteriore conferma dell’ampiezza del fenomeno e della sua eccezionale gravità.

Una precisazione finale è d’obbligo: la peculiarità della struttura associativa e organizzativa della Loggia P2 e la distinzione sulla consapevolezza dei fini immediati e ultimi enunciata, comportano la ricostruzione di un modello funzionale che non consente di ritenere ciascun componente parteoipe e responsabile di tutte le attività della loggia. Se è vero, infatti, da un lato che la compromissione degli affiliati con un organismo di accertata illecita natura è complessivamente certa, vero è anche, dall’altro, che tale compromissione varia tra il minimo della consapevolezza del fine immediato (propria della media di base) ed il massimo della programmazione del fine ultimo eversivo, propria dei vertici.

Di più: il tipo di organizzazione per settori verticali, operanti il più delle volte con il sistema dei compartimenti stagni propri della Loggia P2, fa sì che l’attribuzione alla loggia di determinate attività debba intendersi riferita non già all’intera associazione, sibbene solo al settore competente nella relativa materia (così come, ad esempio, editoria, magistratura, commercio con l’estero, forze armate, eccetera). In definitiva e per concludere, ogniqualvolta si voglia risalire a responsabilità personali per attività imputabili alla loggia, occorrerà procedere innanzi tutto alla individuazione del «settore» dell’organizzazione competente per materia e quindi alI’individuazione dei singoli affiliati che di quel settore facevano parte.