Pagina:Repubblica Cisalpina Costituzione dell anno V repubblicano 1797.djvu/10

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o) XI (o


167. Il Direttorio sarà accompagnato dalle sue Guardie nelle ceremonie e comparse pubbliche, dove avrà sempre il primo luogo. Egli non interverrà che alle feste Civiche.

168. Ciascun membro del Direttorio si farà accompagnare al di fuori da due Guardie.

169. Ciascun posto di Forza armata presta al Direttorio, e a ciascuno de’ suoi Membri gli onori militari superiori.

170. Il Direttorio avrà due Messaggeri di Stato, ch’egli stesso nomina e può dimettere. Essi porteranno ai due Consiglj le lettere e le memorie del Direttorio; a tale effetto avranno accesso nel luogo delle sessioni dei Consiglj Legislativi e marceranno preceduti da un usciere.

171. Il Direttorio risiederà nello stesso Comune in cui risiede il Corpo Legislativo.

172. I Membri del Direttorio saranno alloggiati a spese della Repubblica, e nello stesso edificio.

173. L’onorario di ciascuno di essi è fissato nella somma di cinquanta mille lire Milanesi annue.

Ciascuno de’ Ministri avrà l’onorario di lire di Milano venticinque mila annue.


T I T O L OV I I

Corpi Amministrativi, e Municipali


174. Vi sarà in ciascun Dipartimento un’Amministrazione Centrale, e in ciascun Distretto almeno un’Amministrazione Municipale.

175. Ogni Membro d’un’Amministrazione Dipartimentale Municipale dev’essere in età almeno di 25 anni.

176. L'ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli affini negli stessi gradi, non possono simultaneamente essere Membri della stessa Amministrazione, nè succedersi se non dopo l’intervallo di due anni. Sarà escluso da ogni Amministrazione Centrale e Municipale chi è ministro di culto con obbligo di residenza, e sarà pure escluso dall’Amministrazione Municipale chi ha interesse diretto colla Comune, che deve amministrare.

177. Ciascuna Amministrazione di Dipartimento è composta di cinque Membri, e sarà rinnovata per quinto tutti gli anni.

178. Ciascun Comune, la cui Popolazione sarà di 3m. abitanti fino a 100m., avrà per se solo un'Amministrazione Municipale.

179. Vi sarà in ciascun Comune, la cui popolazione è inferiore a 3m. abitanti, un Agente Municipale e un Aggiunto.

180. La unione degli Agenti Municipali di ciascun Comune forma la Municipalità del Distretto.

181. Vi è in oltre un Presidente dell’Amministrazione Municipale, scelto in tutto il Distretto.

182. Nei Comuni, la popolazione de’ quali è di tre mila fino a sei mila abitanti, vi saranno 5 Uffiziali Municipali; dai sei mila fino ai nove mila, ve ne saranno sette; e al di là ve ne saranno nove.

183. Nei Comuni, la cui popolazione sorpassa i 100m. abitanti vi saranno almeno tre Amministrazioni Municipali. In questi Comuni la divisione della Municipalità si farà in maniera, che la popolazione del Circondario di ciascuno non sorpassi 50m. individui, e non sia minore di 30m. La Municipalità di ciascun Circondario è composta di 7 Membri.

184. Nei Comuni divisi in molte Municipalità, vi sarà vi un Dicasterio Centrale per gli oggetti, che il Corpo Legislativo avrà giudicati indivisibili. Questo Dicasterio è composto di tre Membri nominati dall’Amministrazione del Dipartimento, e confermati dal Potere Esecutivo.

185. I Membri di qualunque Amministrazione Municipale sono nominati per un anno.

186. Gli Amministratori del Dipartimento, e i Membri delle Amministrazioni Municipali possono essere rieletti una volta senza intervallo.

187. Ogni Cittadino, che sarà stato due volte di seguito eletto Amministratore del Dipartimento, o Membro di un’Amministrazione Municipale, e che ne ha eseguite le funzioni in virtù di una delle due elezioni, non può essere eletto di nuovo se non dopo l’intervallo di due anni.

188. Nel caso, in cui un’Amministrazione Dipartimentale o Municipale perdesse uno, o più Membri a cagione di morte, dimissione, o altrimenti, si sostituiscono quelli, che dopo di essi nelle ultime Assemblee Primarie o Elettorali hanno ottenuto la maggioranza de’ voti; e nel caso che mancasse negli Scutinj il numero necessario, i restanti Amministratori debbono aggiugnersi altri Amministratori temporanei. In ambedue i casi i Sostituti non dureranno in ufficio che fino alle successive elezioni.

189. Le Amministrazioni Dipartimentali e Municipali non possono modificare gli atti del Corpo Legislativo, nè quelli del Direttorio Esecutivo, nè sospenderne l’eseguimento. Non possono neppure ingerirsi negli oggetti dipendenti dall’ordine giudiziario.

190. Gli Amministratori sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni