Pagina:Repubblica Cisalpina Costituzione dell anno V repubblicano 1797.djvu/9

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142. Il Direttorio Esecutivo non può deliberare, se non vi sono presenti almeno tre Membri.

143. Il Direttorio sceglie fuori del suo seno un Segretario che controfirma le spedizioni, stende le deliberazioni su di un registro, nel quale ciascun membro ha il diritto di far inserire il suo parere ragionato. Il Direttorio può, quando lo stima necessario, deliberare senza l’assistenza del suo Segretario, e in questo caso le deliberazioni sono stese in un registro particolare da uno de’ Membri del Direttorio.

144. Il Direttorio provvede secondo la Legge alla sicurezza esterna, ed interna della Repubblica. Può far dei proclami conformi alle Leggi, e per la loro esecuzione. Dispone della forza armata, senza però poterla comandare nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno de’ suoi Membri, tanto durante il tempo delle sue funzioni, quanto pel corso di due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni.

145. Se il Direttorio è informato, che si trami qualche cospiraizione contro la sicurezza esterna o interna dello Stato, può decretare mandati d’arresto e d’imprigionamento contro quelli che sono sospetti d’esserne autori o complici; il detenuto dev’essere interrogato dentro 24 ore dal Ministro di Giustizia, e qualora sia ulteriormente trattenuto, il Direttorio deve entro otto giorni rimetterlo a’ suoi giudici competenti; e ciò sotto le pene prescritte contro il delitto di detenzione arbitraria.

146. Il Direttorio nomina i Generali in Capo, ma non può sceglierli tra i parenti o gli affini de’ suoi Membri ne’ gradi espressi dall’articolo 139.

147. Il Direttorio invigila sulla esecuzione delle Leggi e l'assicura nelle Amministrazioni e ne’ Tribunali per mezzo di Commissari da lui nominati.

148. Il Direttorio nomina fuori del suo seno i Ministri, e li revoca allorchè lo giudica conveniente. Non può eleggerli d’età minore di 30 anni, nè tra i parenti, o affini de’ suoi Membri ne’ gradi ennunziati all’artic. 139.

149. I Ministri corrispondono immediatamente colle autorità ad essi subordinate.

150. Il Corpo Legislativo determina di attributi de’ Ministri, che saranno sei, cioè uno di Giustizia, uno di Guerra, uno di Affari Esteri, uno di Affari Interni, uno di Polizia, ed uno di Finanze.

151. I Ministri non formano un Consiglio.

152. I Ministri sono rispettivamente responsabili dell’ineseguimento sì delle Leggi, che degli ordini del Direttorio.

153. II Direttorio nomina il Ricevitore delle inposizioni dirette di ciascun Dipartimento.

154. Nomina pure i Capi dei Dicasterj delle Contribuzioni indirette, dell’amministrazione de’ beni nazionali.

155. Niuno che posseda fondi stabili fuori del Territorio della Repubblica, può essere Membro del Direttorio, o Ministro.

156. I Membri del Direttorio non possono conversare in privato coi Ministri o agenti Esteri.

157. Nessun Membro del Direttorio può uscire dal Territorio della Repubblica, se non sei mesi dopo cessate le sue funzioni.

158. Ogni Direttore, durante l’intervallo di 6 mesi, dovrà giustificare al Corpo Legislativo la sua residenza. L’articolo 110 ed i seguenti fino all’articolo 121 inclusivamente relativi alla garanzia del Corpo Legislativo sono comuni ai Membri del Direttorio.

159. Nel caso in cui più di due Membri del Direttorio fossero messi in giudizio, il Corpo Legislativo provvede nelle forme ordinarie al loro rimpiazzamento provvisionale durante il giudizio.

160. Fuori del caso degli articoli 117, 118 nè il Direttorio, nè alcuno de’ suoi Membri può essere chiamato nè dal Gran Consiglio, nè da quello de’ Seniori.

161. I conti, ed i rischiarimenti domandati dall’uno o dall’altro Consiglio al Direttorio saranno dati in iscritto.

162. Il Direttorio è tenuto ogni anno di presentare in iscritto ad ambidue i Consiglj il conto delle spese, la situazione delle Finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle, che crederà conveniente di stabilire. Deve altresì indicare gli abusi, che sono a sua cognizione.

163. II Direttorio può in ogni tempo invitare in iscritto il Gran Configlio a prendere un oggetto in considerazione, o può proporgli delle misure, ma non dei progetti stesi in forma di Leggi.

164. Nessun Membro del Direttorio può assentarsi per più di cinque giorni, nè allontanarsi più di 12 miglia dal luogo della residenza del Direttorio, senza autorizzazione del Corpo Legislativo.

165. I Membri del Direttorio, durante il tempo della loro carica, non potranno vestire altro abito che quello, che sarà loro destinato.

166. Il Direttorio ha la sua Guardia abituale, e pagata a spese della Repubblica composta di 120 uomini a piedi e 60 a cavallo.