Pagina:Repubblica Cisalpina Costituzione dell anno V repubblicano 1797.djvu/7

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o) VIII (o

102. I Membri del Direttorio Esecutivo, che ritarderanno, o ricuseranno di sigillare, promulgare e spedire i Decreti di traslazione del Corpo Legislativo, saranno rei del medesimo delitto.

103. Se in termine di dieci giorni dopo quello fissato dal Consiglio de’ Seniori, la maggioranza di ciascuno de’ due Consigli non avrà resa consapevole la repubblicea del suo arrivo al nuovo luogo indicato, o la sua qualsiasi altro luogo, gli Amministratori del Dipartimento in loro mancanza i Tributali Civili convocheranno le Assemblee Primarie per nominare degli Elettori, i quali procederanno tosto alla formazione di un nuovo Corpo Legislativo con la elezione di 40 Deputati pel Consiglio de’ Seniori, e di 80 per l’altro Consiglio.

104. Gli Amministratori del Dipartimento o i Tribunali civili, i quali nel caso dell’articolo precedente tardassero a convocare le Assemblee primarie, saranno rei di alto tradimento, e di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

105. Sono dichiarati rei dello stesso delitto tutti i Cittadini, che mettessero ostacolo alla convocazione delle Assemblee primarie ed elettorali nel caso dell’articolo precedente.

106. I Membri del nuovo Corpo Legislativo si uniscono nel luogo dove il Consiglio de’ Seniori avrà trasferite le sessioni, e se non potranno unirsi in quel luogo, in qualsiasi altro sito, dove si trovasse la maggioranza, ivi sarà il Corpo Legiglativo.

107. Eccettuato il caso dell’art. 100, nessuna proposizione di legge può avere origine nel Consiglio de’ Seniori.


DELLA GARANZIA DE’ MEMBRI DEL CORPO LEGISLATIVO.


108. I Cittadini che sono, o sono stati Membri del Corpo Legislativo, non possono essere citati, accusati nè giudicati in nessun tempo in quanto hanno detto o scritto nell’esercizio delle loro funzioni.

109. I Membri dei Corpo Legislativo dal momento della loro elezione fino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni non possono essere messi in giudizio se non nelle forme prescritte dai seguenti articoli.

110. Possono per azioni criminose essere arredati nell’atto del delitto; ma se ne dà immediato avviso al Corpo Legislativo, e il Processo non potrà essere continuato se non dopo che il Gran Consiglio avrà proposto, che si debba procedere giudizialmente, e che il Consiglio de’ Seniori l’avrà decretato.

111. I Membri del Corpo Legislativo, fuori, del caro di essere colti nell’atto del delitto, non possono essere tradotti innanzi agli Uffiziali di pulizia, nè messi in istato d’arresto, prima che il Gran Consiglio, riunito in Comitato Generale, abbia proposto di procedere giudizialmente, e che quello de’ Seniori l’abbia decretato nello stesso modo.

112. Nel caso dei due articoli precedenti, un Membro del Corpo Legislativo non può essere tradotto innanzi ad alcun altro Tribunale fuorchè quello dell’alta corte di Giustizia.

113. Saranno tradotti innanzi alla detta Corte per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciar la Costituzione e di attentato contro la sicurezza della Repubblica.

114. Nessuna denunzia contro un Membro del Corpo Legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, firmata, e diretta al Gran Consiglio.

115. Se dopo aver deliberato nella maniera prescritta dall’articolo 75, il Gran Configlio ammette la denunzia, lo dichiara ne’ seguenti termini: La denunzia contro ... pel fatto dì ... in data del ... sottoscritta da ... è ammessa.

116. L’incolpato allora è chiamato. Egli ha per comparire la dilazone di tre giorni interi; ed allorché comparisce, viene ascoltato nel luogo delle sessioni del Gran Consiglio.

117. Siasi l’imputato presentato, o no, il Gran Consiglio dichiara dopo quella dilazione se vi ha luogo o no all’esame della sua condotta.

118 Se viene dichiarato dal Gran Consiglio che vi è luogo ad esame, l’imputato è chiamato dal Consiglio de’ Seniori: egli ha per comparire una dilazione di tre giorni interi; e, se comparisce, viene ascoltato nell’interno del luogo delle sessioni del Consiglio de’ Seniori.

119. L’incolpato siasi o no presentato, il Consiglio de’ Seniori dopo questa dilazione, e dopo avere deliberato nelle forme prescritte dall’articolo 89. pronunzia l’accusa se vi ha luogo, ed invia 1’accusato avanti l’Alta Corte di Giustizia, la quale è obbligata gara d’istituire il processo senza alcun indugio.

120. Ogni discussione nell’uno e nell’altro Consiglio, relativa alla imputazione, od all’accusa di un Membro del Corpo Legislativo, si fa in consiglio composto di tre quarti almeno. Ogni deliberazione sopra gli stessi oggetti è fatta coll’appello nominale a scrutinio segreto.

121. L’accusa pronunziata contro un Membro del Corpo Legislativo porta seco la sospensione: s’egli è assoluto dall’Alta Corte di Giustizia, e riassume le sue funzioni.


RELAZIONE DE’ DUE CONSIGLJ FRA LORO.


122. Allorché i due Consiglj sono definitivamente costituiti, se ne danno avviso vicendevolmente per messo di un Messaggiero di Stato.