Pagina:Repubblica Cisalpina Costituzione dell anno V repubblicano 1797.djvu/6

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o) VII (o


posizione; l’intervallo tra due delle dette letture non può essere minore di 10 giorni. Dopo ciascuna lettura si apre la discussione; per altro dopo la prima, o la seconda il Gran Consiglio può dichiarare che vi è luogo a proroga, o che non vi è luogo a deliberare. Ogni proposizione sarà stampata, e distribuita due giorni avanti la seconda lettura; e dopo la terza il Consiglio deciderà, se vi è luogo o no a prorogare la decisione.

76. Una proposizione definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non potrà essere riprodotta, se non dopo un anno passato.

77. Le proposizioni adottate dal Gran Consiglio si chiamano risoluzioni.

78. Nel preambolo d’ogni risoluzione sì enuncierà, 1. la data delle sessioni, nelle quali si faranno fatte le tre letture della proposizione; 2. l’atto col quale dopo la terza lettura sarà stato decretato non esservi luogo a proroga.

79. Sono esenti dalle formole prescritte nell’articolo 75 le proposizioni riconosciute urgenti da una previa dichiarazione del Gran Consiglio, la quale annunzierà i motivi dell’urgenza da spiegarsi nel preambolo della risoluzione.


CONSIGLIO DE’ SENIORI.


80. Il Consiglio de’ Seniori è composto di 40 Membri.

81. Nessuno può essere eletto Membro del Consiglio de’ Seniori se non avrà l’età di 40 anni compiti, se non è ammogliato, o vedovo, e se non è stato domiciliato nella Repubblica per 15 anni immediatamente precedenti alla elezione.

82. La condizione del domicilio voluta nel presente articolo, e quella prescritta nell’articolo, e quella prescritta nell’articolo 72 non riguardano punto i Cittadini, che sono eletti dal Territorio della Repubblica con missione del Governo.

83. Il Consiglio de’ Seniori non può deliberare, se la sessione non è composta almeno di 20 Membri.

84. Appartiene esclusivamente al Consiglio de’ Seniori l'approvare o rigettare le risoluzioni del Gran Consiglio.

85. Tosto che una risoluzione del Gran Consiglio è pervenuta al Consiglio de’ Seniori, il Presidente ne legge il preambolo.

86. Il Consiglio de’ Seniori ricusa di approvare le risoluzioni del Gran Consiglio, che non sono state lette secondo le formole prescritte dalla Costituzione.

87. Se la proposizione è stata dichiarata urgente dal Gran Consiglio, il Consiglio de’ Seniori delibera per approvare, o rigettare l’atto d’urgenza.

88. Se il Consiglio de’ Seniori rigetta l’atto d’urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione.

89. Se la risoluzione non è preceduta da un atto d’urgenza, se ne fanno le tre letture; l’intervallo tra due delle dette letture non può essere minore di cinque giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione sarà stampata, e distribuita almeno due giorni prima della seconda lettura.

90. Le risoluzioni del Gran Consiglio adottate dal Consiglio de’ Seniori si chiamano Leggi.

91. Il preambolo delle Leggi annunzia le date delle sessioni del Consiglio de’ Seniori, nelle quali si sono fatte le letture.

92. II decreto, col quale il Consiglio de’ Seniori riconosce l’urgenza di una Legge, sarà motivato e menzionato nel preambolo della stessa Legge.

93. La proposizione della Legge fatta dal Gran Consiglio s’intende di tutti gli articoli d’un medesimo progetto. Il Consiglio de’ Seniori deve rigettarli tutti, o approvarli nella loro totalità.

94. L’approvazione del Consiglio de’ Seniori viene espressa su ciascuna proposizione della legge colla seguente formola sottoscritta dai Presidente e dai Segretarj = Il Consiglio de’ Seniori approva =.

95. II rifiuto di adottare per motivo di d’omissione delle formole indicate nell’articolo 75 del presente titolo, viene espresso con la seguente formola sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarj = La Costituzione annulla =.

96. II rifiuto d’approvare il merito della Legge proposta si esprime con quella formula sottoscritta dal Presidente, e dai Segretarj = Il Consiglio de’ Seniori non può adottare =.

97. Nel caso del precedente articolo, il progetto della Legge rigettato non può più essere presentato dal Gran Consiglio, se non dopo un anno passato.

98. Il Gran Consiglio può per altro presentare in qualsiasi epoca un progetto di Legge che contenga degli articoli formanti parte d’un progetto stato rigettato.

99. Il Consiglio de’ Seniori spedirà le Leggi nel giorno medesimo, in cui le ha adottate, tanto al Gran Consiglio, quanto al Direttorio Esecutivo.

100. Il Consiglio de’ Seniori può cambiare la residenza del corpo Legislativo, e in quello caso indica un nuovo luogo, e l’epoca, in cui i due Consiglj sono tenuti di recarvisi. Il Decreto del Consiglio de’ Seniori su questo oggetto è irrevocabile.

101. Nel giorno stesso del Decreto nè l’uno, nè l’altro de’ Consiglj possono deliberare nel Comune, dove hanno risieduto fino allora. I membri, che vi continueranno le loro funzioni, saranno rei d’attentato contro la sicurezza della Repubblica.