Pagina:Repubblica Cisalpina Costituzione dell anno V repubblicano 1797.djvu/5

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48. La legge determina il modo di rimpiazzare definitivamente, o interinalmente que’ funzionarj pubblici, che vengono eletti Membri del Corpo Legislativo.

49. Ciascun Dipartimento concorre in ragione della sua popolazione alla nomina de’ Membri del Consiglio de’ Seniori, e del Gran Consiglio.

50. Ogni dieci anni il Corpo Legislativo, giusta le liste delia popolazione, che gli saranno spedite determina il numero de’ Membri d’ambedue i Consiglj, che ciascun Dipartimento dovrà somministrare.

51. Nessun cangiamento potrà farsi in tale ripartizione durante questo intervallo.

52. I Membri dei Corpo Legislativo non sono Rappresentanti del Dipartimento, che gli ha nominati, ma della Nazione intiera, e non si può loro dare alcun mandato.

53. Ambedue i Consiglj si rinnovano tutti gli anni per terzo.

54. I Membri che sortono dopo tre anni, possono essere immediatamente rieletti per li tre anni seguenti; dopo di che vi vorrà l’intervallo di due anni per poter essere eletti di nuovo.

55. Nessuno in verun caso può essere membro del Corpo Legislativo per più di sei anni consecutivi.

56. Se, per circostanze straordinarie, uno dei due Configlj si trovi ridotto a meno di sette ottavi de’ suoi membri, se ne dà avviso al Direttorio Esecutivo, il quale è tenuto di convocare immediatamente le Assemblee Primarie de’ Dipartimenti, che hanno Membri del Corpo Legislativo da rimpiazzare. Esse nominano immediatamente gli Elettori che procedono ai necessarj rimpiazzamenti.

57. I Membri nuovamente eletti per l’uno e l’altro Coniiglio si uniscono al dì di 1 Pratile (20 Maggio v. s.) nel Comune destinato per le loro sessioni.

58. I due Consigli risiedono sempre nello stesso Comune.

59. Il Corpo Legislativo è permanente: può per altro sospendere le sue sessioni a termini da lui fissati.

60. In nessun caso i due Consiglj possono unirsi in una medesima sala.

61. Le funzioni di Presidente, e di Segretarj non possono durare più di un mese, sè nel Gran Consiglio, come io quello de’Seniori.

62. I due Configlj hanno rispettivamente il diritto di polizia nel luogo delle loro sessioni e nel recinto esteriore che avranno determinato.

63. Hanno rispettivamente il diritto di polizia sugl’indivìdui del loro corpo, ma non possono condannare a pena maggiore della censura, dell’arresto per 8 giorni, e della prigionia per tre giorni.

64. Le sessioni d’ambidue i Consiglj sono pubbliche, ma il numero degli astanci non potrà eccedere quello di 100 per ogni Consiglio. I processi verbali delle sessioni saranno stampati.

65. Tutte le risoluzioni si fanno per alzata e seduta: in caso di dubbio si fa l’appello nominale, ma allora i voti sono segreti.

66. Ciascun Consiglio sulla dimanda di più di un quarto de’ suoi Membri può formarsi in Comitato Generale e Segreto, ma soltanto per discutere, non per deliberare.

67. Nessuno de’ due Consiglj può creare nel tuo seno un Comitato permanente; ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembra suscettibile d’un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra suoi Membri una Commissione speciale, che si ristringe semplicemente all’oggetto, per cui sarà stata nominata. Questa Commissione si scioglie tosto che il Configlio ha decretato su tale oggetto.

68. I Membri del Corpo Legislativo ricevono un’annua indennizzazione di lire seimila di Milano.

69. Vi sarà presso il Corpo Legislativo una Guardia di 300 Granatieri.

70 II Corpo Legislativo determina il modo di tale servizio, e la sua durata.

71. Il Corpo Legislativo non assiste ad alcuna cerimonia pubblica, nè vi spedisce alcuna deputazione. Nessuno de’ suoi Membri potrà conversare co’ Ministri, o Agenti Eteri, nè intervenire alle loro feste, od accettare i loro inviti.


GRAN CONSIGLIO.

72. Per effere eletto Membro del Gran Consiglio conviene aver compiti gli anni 30 ed essere stato domiciliato sul Territorio della Repubblica per 10 anni immediatamente precedenti l’elezione. La condizione dell’età di 30 anni non sarà necessaria prima dell’anno settimo della Repubblica. Sino a quell’epoca basterà l’età di 25 anni compiti.

73. II Gran Consiglio non può deliberare, se la sessione non è composta almeno di 50 Membri, ma la discussione potrà aprirsi col solo num. di 30. Se due ore dopo aperta la discussione il num. di 50 non è completo, il Presidente manderà a chiamare alle loro case gli altri Membri assenti; passate due altre ore potranno anche soli 30 deliberare.

74. La proposizione delle Leggi appartiene esclusivamente al Gran Consiglio.

75. Nessuna proposizione può essere posta in deliberazione, nè risoluta nel Gran Consiglio, se non colla osservanza delle seguenti formole. Si fanno tre letture della pro-