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534 statuto della società numismatica italiana

XVI.

Il Consiglio nomina nel suo seno la Direzione della Rivista, e può aggregarsi alcuni altri soci per formare con questi il Comitato di Redazione della stessa, il quale funzionerà a norma del vigente regolamento.

XVII.

Una sola assemblea dei Soci è obbligatoria ogni anno; le altre sono lasciate in facoltà del Presidente. Nella assemblea annuale, da tenersi nei primi tre mesi dell’anno, saranno presentati i conti consuntivi dell’anno finito ed i preventivi di quello incominciato.

Per la legalità delle assemblee è necessaria la presenza di almeno un quinto dei soci effettivi. Dopo però passata un’ora dalla convocazione, l’assemblea viene tenuta, qualunque sia il numero dei Soci, e le deliberazioni sono valide ed obbligano tutti i Soci.

Sono ammesse le rappresentanze per procura. Ciascun Socio può rappresentarne un altro.

Ogni Socio può chiedere che siano messe all’ordine del giorno proposte di sua iniziativa, purchè presentate almeno 15 giorni prima dell’assemblea.

Il Presidente è in obbligo di convocare i Soci quante volte siane richiesto per iscritto, con ragioni motivate, da cinque di essi.

XVIII.

La Società non potrà esser sciolta che sopra dimanda scritta di almeno 1|3 dei Soci effettivi, e la decisione di scioglimento dovrà essere presa in Assemblea generale, convocata a questo scopo un mese innanzi, colla maggioranza di 4|5 dei votanti.

Votato lo scioglimento, l’attivo depurato, la Biblioteca, le collezioni, ecc., resteranno proprietà dei Soci effettivi inscritti a quell’epoca, e questi decideranno a maggioranza di voti sulla loro destinazione.

XIX.

Nessuna modificazione potrà essere fatta a questo Statuto, se non sarà presentata dal consiglio direttivo o per iscritto da almeno 1|3 dei Soci effettivi e approvata in Assemblea generale con 2|3 dei voti presenti.