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460 emilio motta

223. — 1463, dicembre 6, Milano. - Grida che regola il corso dei ducati di Savoia in ragione dei fiorini di camera correnti [Reg. Panig. DD, 657 t, — Bellati, mss.].

Nessuno «olsa né presuma.... spendere ne recevere in piccia o grande quantitate de ducati predicti de Savoya se non ad rasone de fiorini de camera correnti.»

224. — 1464, aprile 17 e 18, Milano. — Grida per la quale entro 4 giorni dalla presente è vietato spendere ed accettare i carlini ed i fiorini gateschi [Reg. Panig., DD, 672 t. — Bellati, mss.].

«Benché altra volta sia inhibito il spendere nel territorio del nostro Ill.mo Signore de quela moneta forestera qual ha da una parte il stampo de la croce doppia et da laltra laquilino et ha corso dinari xv per caduno, non obstante che secondo lo asazo facto dessa moneta per li deputati ala Cecha de la moneta de Millano, quelli dinari non siano in bontà et valuta si non de dinari dexe per cadano, et similmente siano banditi quelli carlini novi che hano corso soldi sey per caduno, et anche più volte siano prohibiti et banditi li fiorini gateschi, nondimeno pare che ala descorsa si spendano diete monete et gateschi contra li ordini et cride....» Volendo pertanto provvedere si fa grida di divieto di spendizione di simili monete, u se non per bolzonaya et moneta o oro rotto,» sotto le pene contenute nei precedenti editti.

225. — 1465, gennaio 11 e 12, Milano. — Decreto per il quale è vietata la spendizione dei quindicini forestieri [Reg. Panig. F, 39 e 40. — Bellati, mss.].

Inteso il danno grande per la spendizione delle monete reprobe «et maxime al presente per li quindexini forestieri che pareno in gran quantità, li quali per più precio che non vagliano ala lega sua se spendano n si ordina la cessazione di ogni spendizione di tali quindicini.

226. — 1465, gennaio 26, Milano. — - Grida per la quale è stabilito il vero corso delle monete d’oro [Reg. Panig. F, 40 t. — Bellati mss.].