Pagina:Rivista italiana di numismatica 1895.djvu/420

Da Wikisource.
406 emilio motta

metterano, nè se poterano spendere in lo regio et ducal dominio "nota.

481. — 1519, novembre 23, Milano. — Grida sul corso di certe monete [Reg. Panig., O. 323. — Bellati, Mss.].

    A porre freno all’abuso «chera grandissimo del corso dele monete forestere, et alo excessivo augmento del pretio havevano li ducati, scuti et altre monete doro» fu ordinata ne’ passati mesi la coniazione nella zecca di Milano di " monete basse apellate terline " e che si " facessano poy altre valute de argento fino».
    Nelle ultime gride essersi poi "dato il pretio ali grossoni ducali et altri in diete cride expressi, et similmente ali Mocinichi et Marcelli qualche cosa più di quello era il justo pretio secundo il solito, et dapoi essendo ricordato .... essere molto al proposito per beneficio de la R. Camera .... se fabricasseno grossoni et mezi grossoni in la Cecha de Milano, a la bontà solita, et che il pretio de diete valute se moderasse corno de sotto sarà expresso» concorrendo a ciò il parere degli esperti in materia, "è stato de presente dato tal principio« per la coniazione dei grossoni e mezzi grossoni «et in notabil somma et per il mancho in scudi quaranta millia et si perseverarà continuamente in fabricare de diete monete .... sino a tanto sarà per la Chr.ma Regia Maestà.... data provixione totale al corso de oro et monete, et ala fabricatione in dieta Cecha de tutte le sorte de monete serano conveniente ". E pertanto ordine di limitazione come segue:
    « Grossoni de Milano per soldi 25 den. 3.
    «Mezi Grossoni alo equipolente.
    «Grossoni Astexani, Genovexi, Ferraresi, Mantiiani, Todeschi et Bolognesi per s. 25.
    «Mozanichi per s. 16 d. 8.
    « Marcelli per s. 8 d. 4 «.
«(Continua).

Emilio Motta.               


1

  1. Anche questa grida uscì a stampa. Il Bellati (Mss. citati) nota che portava la soscrizione: " Impressum fuit presens decretum cum gratia et privilegio per Joannem de Castelliono nec per alium imprimatur sub pena scutorum quinquaginta „.