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la roma sotterranea cristiana 47

denti tomi, in virtù di un Senato consulto ond’era fatto diritto a tutt’i cristiani di coire, convenire, collegiumque habere funeris causa. Diritto che valse non pure in Roma, ma in tutto il Romano impero, com’epigrafe di vari paesi, facendo eco alla preziosissima lanuvina del cxxxiii, mirabilmente lo comprovano.

Si dirà forse che tal diritto fu concesso non al sodalizio cristiano, ma al proprietario del fondo, ove costruiva il sepolcro per sè, e per i loro clienti e parentela. Ma il dotto Autore nello svolgere che fa questo punto importante della storia ecclesiastica, prova molto bene che il ricordato Senatoconsulto veniva applicato ipso iure a qualsivoglia sodalizio, costituito che fosse secondo la legge; e che perciò i cristiani partecipavano al diritto del collegium habere in virtù della legge comune, e non per ispeciale rescritto imperiale. E il fatto lo prova; che nel sec. III e IV taluni Imperatori, meno crudeli, restituivano ai Vescovi (capi del Corpo de’ cristiani), e non ai singoli proprietari privati, i cimiteri ed i luoghi religiosi confiscati per anteriori decreti. E l’A. riferisce in proposito l'editto di Massimiano Augusto, (an. 313) ond’egli restituisce in pristinum jus ai cristiani le terre confiscate loro dal padre suo Diocleziano. È un fatto che il Cristianesimo, come corpo sociale, non fu che una trasformazione del Giudaismo, dinanzi la legge civile; e però come i Giudei, nonostante la legge di Cesare, confermata da Augusto, contro i nuovi collegii, continuarono a godere del diritto d’associazione, perocchè la legge era contro i nuovi, e non contro gli antichi e legittimi collegii: e così, nei primi tempi, vennero naturalmente a partecipare i neocristiani del giudaico privilegio. Ma poi che si costituirono corpo religioso, distinto dal Giudaismo, e principiarono perciò ad essere un pruno negli occhi a’ gentili (in quanto che gl’innocenti costumi cristiani erano un continuo rimprovero al paganesimo delle sue empietà e lordure) l’odio imperiale si scagliò contro di essi; e, accusati di coitionis illicitae, caddero sotto i colpi della legge proibitiva i nuovi collegii. Legge barbara ed ingiusta, dice il focoso Apologista Tertulliano, perchè applicata ai soli cristiani, mentre si tolleravano i misteri dionisïaci, sabazii, mitriaci, ed altre simili orgie, riti turpi e brutali. Nonostante però si tremendo rigore, non cessarono i cristiani fuso dei collegii funeratizi, e di possedere cimiteri ed altri luoghi a nome dell’intiero Corpo (rappresentato dal Vescovo) e dai diaconi amministrati. E ciò si vede aperto dal modus vivendi adottato su questo punto dagli Augusti: punire i professori della religione cristiana, se legalmente denunziati ai tribunali, e lasciarli poi vivere a lor talento come fratellanza, funerum