Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/18

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2 STATUTI CRIMINALI


mo Dugatio de Tomarij Nodaro di Collegio di S. Felice. Il Sp. D. Giacomo Baldo Nod. di Collegio di Pevignago. L'Eccell. D. Pantillio Tonnono Dottor di legge di Desenzano. Il Sp. D. Bernardino Nosiolo Nodaro di Collagio di Moscoline: a'quali è stato commesso; che visti, et considerati con ogni diligenza tutti gli Statuti; tanto Criminali, quanto Civili, e leggi, e provisioni di detta Communità; rissecato ogni superfluo, in quanto alla sodezza delle leggi appartiene, in un sol volume gli raccoglino, e rendano il senso di essi più chiaro; in un modo però, che l'ordine di detti Statuti perciò risplenda di più lodevole forma, collocando quelli, che devono esser primi nel primo luogo; et gli secondi nel secondo. Commettendo anco; che essi Statuti con ogni diligenza visti, et approbati sijno presentati al Serenissimo Dominio Veneto; acciò col favore dell' Illlustriss. Sig. Gio Barbaro Prefetto meritissimo della medesima Riviera esso Sereniss. Dominio si degni confermargli, come si spera.

Dell'ordine da osservarsi per il Clarissimo Sig. Proveditor,

e Capitanio della Riviera.     Cap. I.


I

L Sig. Proveditor, e Capitanio della Riviera sia tenuto, et debba con buona fede, sinceramente, et senza fraude, con ogni suo poter conservar, diffendere et mantenere le Terre, i Castelli, i luoghi, e le Università; et ogni particolar persona; e tutti i beni di quelli, et di tutta la Communità predetta, et insieme i privilegi, le separationi, le ragioni, le honoranze, il mero, et misto imperio, et il distretto, et anco la giurisdittione di essa; e nelle cause criminali, et nelle altre à se commesse far, e rendere; e far, che sia resa ragion, e giustitia, à ciascheduna parte, senza alcuna eccettuatione di persone; e socendo la forma della sua commissione; et secondo i decreti del Sereniss. Duc. Dominio Veneto, et secondo i Statuti della Communità della Riviera; tanto fatti, quanto da farsi; et dove essi mancassero, far secondo la forma, e dispositione delle leggi communi: et di non spendere; nè far, nè permettere, che sia speso dell'havere di essa Communità; se non in utilità, et secondo la volontà di quella da esser dichiarita per il Conseglio di essa Comunnità; overo per gli Deput. ò che doveranno a ciò per il medesimo Conseglio esser deputati. Et di non ricevere, permettere, che veruno della sua famiglia riceva cosa alcuna da qualunque persona, Commune, Collegio, overo Università; fuori che quello se gli paga di suo salario nè parimente dimandare; nè permettere, che sia dato, nè concesso à se, overo à chi si voglia della sua famiglia direttamente, overo indirettamente alcun arbitrio generale, overo speciale in alcun caso: et se le fosse dato, in nessun modo usarlo, nè essercitarlo, nè permettere, che sii usato; et di non tolerare, che sii levato, ò rimosso, ò sospeso; overo in qual si voglia


modo