Pagina:Salo - Statuti criminali et civili della riviera, 1626.djvu/80

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6 S T A T V T I Gl IMINALI re,ò procuratore di quello per il Giudice, & volendola efso lefìi da-* ta; della qual offerta ò data apparir debba nelli atti, & nell ìfteffa copia fìj affegnato al medefimo Reo, ò Procuratore, odirrentor di quello, termine competente à prquar della fua innocenza,, & i prouar contro i detti, & contro le perfone delli teftimoni nceuuti; di tutte le quali cofe dopò diali copia Umilmente ad effoReo, ouer difteniore; Se (lino afcoltatele allegatigli di ragion di quello •• &fe apparirà piename te elfer prouatoil delitto; all’horail Reo poffa,& debbaeffe rcondennat 0 e punito, fecondo la forma delli ftaniti della predetta commumta: mi (evi faranno folamente indici) legitimi, & fofficienti alla tortura; nè in altro modo fi porta cauar la verità; ail’hora folo ne 111 cali pernierai dalle leggi, ò dalla forma delli Statuti; il Signor Capitatilo co l Confeglio, & confermo del Giudice delli Malefici]* poffa procedere alla. Tortura altrimentinò.-moderatamente però; Tempre hauendo Dio «& il tremendo giudicio di quello auanti gli occhi, di non tar,ne più al-pramente,nè più mitemente di quello, chela cofa ricerchi; e Ipecia mente,acciò no fimo forzati i Rei nelli eccefsiui, e crudelifsimi tormenti di confeffar fallamente i delitti. Che fe il Reo per legnimi tormenti hauerà confeffato il delitto; alihora dopòtrè giorni continui, condotto all’officio, e perfeuerando; poffa, e debba, come di duto, & condennato, date però prima a quello le fue diffefe Che peni contrario fenei tormenti non confetterà il delitto, dopo che faranno pu pati gliiiidicii; fìi liberato dalle prigioni, con quefto pero, che polla il Giudice, & debba; tanto ad Manza della parte, cuci teftimoni noti fofferoftati publicati,quanto per lofficio fuo anco pubblicati 1 ni,legitimamentepigliar atteftationi, & informatiom, «no alla le tenza, fi ad offefa, cornea diffefa, data però la copia, et d Mela, co me di fopra: & con facoltà ogni volta, che à lui coftara del delitto, o d innocenza; di poter procedere, condennare, caftigare o attoluere come difopra; nè altramente, nè m altro modo polla procede®fi contro il Reo; nè tormentando, nè condennando; fe non feruatele cofe predette. Etfe diuerfamentefarà fatto;non vaglia,ne tenga immediatamente;ancorche il Reo mille volte nella confefsione perfeuerafle. fct perchè per verifsimeifperienze delie cofe fi è vedutole molt i per troppo rigorola tortura’,ò eccefsiui, e crudeli tormenti fattamente hanno Con teli aro 1 delitti, de’ quali erano ftafi accufati, ò mquifiti; & più cotto hanno voluto patire vna fola indegna morte, chefoggiacere à tanti * & cosi gran tormenti; il Signor Capicanio, ò Giudice delti Malefici] facendo contro alcuna delle cofe predette, ciò fatto, immediatamente incorranola pena di Ducati cento, da applicar fi la metà alla Commumta, & 1 altra att Ac, cufatore. Et fiino tenuti alti danni, fpefe, & interefsi di elfo Reo, & per l’ingiuria fatta al medefimo,di hauer proceduto altrimenti di quello,che & ‘ doueuano;!