Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. I, 1935 – BEIC 1916022.djvu/139

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libro primo - capitolo v 133


o piglierá uno di quelli dello stato proprio, o vero di qualche principe obbligatogli. Per il che, non potendo alcun uomo di giudicio sperar di aver un vero concilio, il meglio di tutto è che ciascun principe emendi la religione a casa sua: concludendo in fine che, se da alcuno li fosse mostrata meglior via, egli non la ricusarebbe.

In Italia anco vi era una gran disposizione ad interpretar in sinistro le azioni del pontefice, e si parlava liberamente che, quantonque versasse la colpa sopra il duca di Mantova, da lui però nasceva che il concilio non si facesse; ed esserne manifesto indicio, perché nel medesimo tempo aveva pubblicata la bolla della riforma della corte e dato il carico alli quattro cardinali; né a ciò esservi opposizione del duca né di altri che non fosse in sua potestá: e pur di quella piú non si parlava, sí come anco era stato in silenzio tre anni dopo che la propose, immediate assonto al pontificato. Per ovviare a queste diffamazioni, deliberò il papa di nuovo ripigliare quel negozio, riformando prima sé, li cardinali e la corte, per poter levar ad ognuno la obiezione e la sinistra interpretazione di tutte le azioni sue; ed elesse quattro cardinali e cinque altri prelati tanto da lui stimati, che quattro di essi nelli anni seguenti creò poi cardinali, imponendo a tutti nove di raccogliere gli abusi che meritavano riforma, e insieme aggiongervi li rimedi co’ quali si potesse prestamente e facilmente levarli e ridur il tutto ad una buona riformazione. Fecero quei prelati la raccolta, secondo il comandamento del pontefice, e la redussero in scritto.

Proposero nel principio, per fonte e origine di tutti li abusi, la prontezza delli pontefici a dar orecchie alli adulatori e la facilitá in derogare le leggi, con la inosservanza del comandamento di Cristo di non cavar guadagno delle cose spirituali. E descendendo alli particolari, notarono ventiquattro abusi nell’amministrazione delle cose ecclesiastiche, e quattro nel governo speciale di Roma. Toccarono l’ordinazione de’ clerici, la collazione de’ benefici, le pensioni, le permutazioni, li regressi, le reservazioni, la pluralitá di benefici, le