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libro secondo - capitolo iv 273


del loro ordine predicano; e quando in quelle, con farli riconoscer il prelato, dimandando prima la benedizione. Che li vescovi potessero punire li predicatori per causa d’eresia e proibirli la predica per occasione di scandolo. Di questo si contentassero, ché alla giornata sarebbono aggionte altre cose. Con questi uffici acquistarono tanto numero che furono sicuri di stabilir il decreto con quelle condizioni. Ma restava un’altra difficoltá, perché li generali e li frati non si contentavano, e il disgustarli non pareva sicuro ed era dal papa espressamente proibito. Si diedero a mostrar loro che quanto era alli vescovi concesso era giusto e necessario; a che essi avevano dato occasione con estendere troppo li privilegi e passar li termini dell’onesto; Finalmente, con una particola monitoria alli vescovi di proceder in maniera che li frati non avessero occasione di lamentarsi, anco li generali s’acquietarono.

Quando scoprirono la risoluzione di condannar nella medesima sessione le opinioni luterane del peccato originale, allegarono che, per servar l’ordine di mandar insieme ambe le materie, era necessario trattare qualche cosa de fide, né potersi altrove incominciare; e proposero gli articoli estratti dalla dottrina de’ protestanti in quella materia, per esser dalli teologi nelle congregazioni esaminati e discussi se per eretici dovevano esser condannati. Il cardinale Paceco disse che il concilio non per altro ha da trattar gli articoli de fide, se non per ridur la Germania, e chi vorrá far questo fuori di tempo non solo non conseguirá il fine, ma fará peggiorar le cose. Quando l’opportunitá sia di farlo, non potersi saper in Trento, ma da chi siede al timone di Germania e, vedendo tutti li particolari, conosce anco quando sia tempo di dargli questa medicina. Pertanto consigliava che si ricercasse con lettere il parere del li principali prelati di quella nazione, inanzi che passar ad altro, o vero che il noncio apostolico ne parlasse con l’imperatore. Al qual parere aderirono li prelati imperiali, praticati dall’ambasciatore. Ma li legati, lodato il giudicio di quelli e promesso di scrivere al noncio, soggionsero che con

tutto ciò gli articoli potevano esser dalli teologi disputati per


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