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libro secondo - capitolo viii 373


Delli sacramenti in universale erano quattordici articoli.

I. Che li sacramenti della Chiesa non sono sette, ma sono manco quelli che veramente possono esser chiamati sacramenti.

II. Che li sacramenti non sono necessari, e senza loro gli uomini possono acquistar da Dio la grazia per mezzo della fede sola.

III. Nessun sacramento esser piú dell’altro degno.

IV. Che li sacramenti della legge nova non danno la grazia a quelli che non vi pongono impedimento.

V. Che li sacramenti mai hanno dato la grazia o la remissione dei peccati, ma la sola fede del sacramento.

VI. Che immediate dopo il peccato di Adamo da Dio sono stati instituiti i sacramenti, per mezzo de’ quali fu donata la grazia.

VII. Per li sacramenti esser data la grazia solamente a chi crede che li peccati gli sono stati remessi.

VIII. Che la grazia non è data nei sacramenti sempre e a tutti, quanto s’aspetta ad esso sacramento, ma solo quando e dove è parso a Dio.

IX. Che in nessun sacramento è impresso carattere.

X. Che il cattivo ministro non conferisce il sacramento.

XI. Che tutti li cristiani di qualsivoglia sesso hanno ugual potestá nel ministerio della parola di Dio e del sacramento.

XII. Che ogni pastor ha potestá di allongar, abbreviar e mutar a beneplacito suo le forme dei sacramenti.

XIII. Che l’intenzione dei ministri non è necessaria, e non opera cosa alcuna nelli sacramenti.

XIV. Che li sacramenti sono stati instituiti solo per nutrir la fede.

Del battesimo erano articoli diciassette.

I. Che nella chiesa romana e cattolica non vi è vero battesmo.

II. Che il battesmo è libero, e non necessario alla salute.