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412 l'istoria del concilio tridentino


onorevole e, riuscendo, il piú utile; ma se non fosse riuscito, era il piú pernicioso: e in cose di tanto momento non esser prudenza correre sí gran rischi; esser ugualmente pericoloso negar tutto, come tutto cedere; concludendo che, se li legati non erano piú che certi di superare, potevano concedere o parte o tutte le infrascritte modificazioni, secondo che il negozio stesso sul fatto consultasse: le quali erano digeste in forma di risposta ad articolo per articolo della censura spagnola. Al primo, d’innovare il concilio lateranense nelli due capi, par che si possa satisfare alli prelati, purché nel resto li canoni che si faranno siano ragionevoli. Al secondo, d’obbligare i cardinali alla residenzia, per quelli che stanno in Roma e che servono actu la Chiesa universale, la dimanda non è conveniente; e agli altri Sua Santitá provvederá, come è detto nella lettera. Al terzo, di statuire che la residenzia sia de iure divino, prima, il decreto forse non sarebbe vero, applicato alle chiese particolari; dopo, quanto all’effetto, non può servire se non a maggior confusione, repugnando massime che il decreto si faccia, e insieme si permetta, almeno tacitamente, il contrario per la metá dell’anno. Al quarto, di dechiarare abuso la pluralitá delle chiese, si può dire il medesimo che al terzo: e quanto alii cardinali, che Sua Santitá provvederá per se stessa, come è detto di sopra. Al quinto, della pluralitá delle chiese minori, la provvisione proposta dalli legati pare che doverebbe esser bastante; e nondimeno quando circa il passato sia giudicato bene farla piú severamente, Sua Santitá se ne rimette, avvertendo che il troppo rigore in questa parte può causare effetto contrario, per la resistenza che si ha da presumere che sará fatta da quelli che possedono; e considerando insieme che il lasciar semplicemente il giudicio nelle dispensazioni agli ordinari può esser mal usato, e senza partorire altro effetto che accrescere loro autoritá. Al sesto, di revocare le unioni a vita, non ostante che la Santitá sua abbia pensiero di farci conveniente provvisione, nondimeno, quando si desideri levarle, etiam in tutto, si può concederlo, purché si dia spacio onesto a chi possede li benefici di poter