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l'istoria del concilio tridentino |
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onorevole e, riuscendo, il piú utile; ma se non fosse riuscito,
era il piú pernicioso: e in cose di tanto momento non esser
prudenza correre sí gran rischi; esser ugualmente pericoloso
negar tutto, come tutto cedere; concludendo che, se li legati
non erano piú che certi di superare, potevano concedere o
parte o tutte le infrascritte modificazioni, secondo che il negozio stesso sul fatto consultasse: le quali erano digeste in
forma di risposta ad articolo per articolo della censura spagnola. Al primo, d’innovare il concilio lateranense nelli due
capi, par che si possa satisfare alli prelati, purché nel resto
li canoni che si faranno siano ragionevoli. Al secondo, d’obbligare i cardinali alla residenzia, per quelli che stanno in Roma
e che servono actu la Chiesa universale, la dimanda non è
conveniente; e agli altri Sua Santitá provvederá, come è detto
nella lettera. Al terzo, di statuire che la residenzia sia de iure
divino, prima, il decreto forse non sarebbe vero, applicato
alle chiese particolari; dopo, quanto all’effetto, non può servire se non a maggior confusione, repugnando massime che
il decreto si faccia, e insieme si permetta, almeno tacitamente,
il contrario per la metá dell’anno. Al quarto, di dechiarare
abuso la pluralitá delle chiese, si può dire il medesimo che
al terzo: e quanto alii cardinali, che Sua Santitá provvederá
per se stessa, come è detto di sopra. Al quinto, della pluralitá
delle chiese minori, la provvisione proposta dalli legati pare
che doverebbe esser bastante; e nondimeno quando circa il
passato sia giudicato bene farla piú severamente, Sua Santitá
se ne rimette, avvertendo che il troppo rigore in questa parte
può causare effetto contrario, per la resistenza che si ha da
presumere che sará fatta da quelli che possedono; e considerando insieme che il lasciar semplicemente il giudicio nelle
dispensazioni agli ordinari può esser mal usato, e senza partorire altro effetto che accrescere loro autoritá. Al sesto, di
revocare le unioni a vita, non ostante che la Santitá sua
abbia pensiero di farci conveniente provvisione, nondimeno,
quando si desideri levarle, etiam in tutto, si può concederlo,
purché si dia spacio onesto a chi possede li benefici di poter