Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. II, 1935 – BEIC 1916917.djvu/109

Da Wikisource.

libro quarto - capitolo ii 103


con l’autoritá della religione erano scoperte le azioni capziose non penetrate dai giudici, fece legge che le sentenzie del li vescovi fossero inappellabili, e fossero eseguite dalli giudici; e se in causa pendente inanzi al giudice secolare, in qualonque stato di essa, qual si voglia delle parti, eziandio repugnante l’altra, dimandasse il giudicio episcopale, gli fosse immediate rimesso.

Qui incominciò il giudicio episcopale ad esser forense, avendo l’esecuzione col ministerio del magistrato, e acquistar nome di giurisdizione episcopale, audienza episcopale e altri tali. Ampliò ancora quella giurisdizione Valente imperatore, che del 365 li diede cura sopra tutti li prezzi delle cose vendibili. Questa negoziazione forense alli buoni vescovi non piacque. Racconta Possidio che, se ben Agostino vi intendeva alle volte sino all’ora di desinare, alle volte sino a sera, era solito dire che era un’angaria, e che lo divertiva dalle cose proprie a lui: ed esso stesso scrive che era un lasciar le cose utili e attendere alle tumultuose e perplesse; che san Paulo non lo prese per sé, come non conveniente a predicatore, ma volse che fosse dato ad altri. Poi incominciando qualche vescovi ad abusar l’autoritá datagli dalla legge di Costantino, dopo settanta anni quella legge fu da Arcadio e Onorio revocata, e statuito che non potessero giudicare se non cause della religione; e nelle civili, se non intervenendo il consenso e compromesso d’ambe le parti e non altramente; e dechiarato che non s’intendessero aver fòro. La qual legge in Roma poco osservandosi per la gran potestá del vescovo, Valentiniano (essendo in quella cittá del 452) la rinnovò e fece metter in esecuzione. Ma poco dopo fu dalli seguenti principi ritornata parte della potestá levata; tanto che Giustiniano li stabili fòro e audienza, e li assegnò le cause della religione, li delitti ecclesiastici delli chierici e diverse giurisdizioni volontarie anco sopra li laici. Per questi gradi la caritativa correzione da Cristo instituita degenerò in una dominazione, e fu causa di far perder alli cristiani l’antica riverenza e ubedienza. Si nega bene in parole che la giuri-