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libro quarto - capitolo iii | 119 |
vescovo, come delegato, possi cognoscere dell’assoluzione de
ogni inquisito e della remissione della pena di ogni condennato da lui summariamente; e constandogli che sia ottenuta
con narrar il falso o tacer il vero, non fargliela bona. Che
un vescovo non possi esser citato a comparer personalmente,
se non per causa per quale meritasse esser deposto o privato,
con qualsivoglia forma di giudicio si proceda. Che li testimoni in causa criminale contra il vescovo non possino esser
ricevuti per informazione, se non contesti e di buona fama,
castigandoli gravemente se averanno deposto per affetto; e le
cause criminali de’ vescovi non possino esser terminate se non
dal pontefice.
Fu dopo di questo pubblicato un altro decreto, nel quale la sinodo diceva che, desiderando estirpar tutti gli errori, aveva trattato accuratamente quattro articoli:
I. Se era necessario alla salute, e comandato da Dio, che tutti li fedeli ricevessero il sacramento sotto ambedue le specie.
II. Se meno riceva chi comunica con una che con ambedue.
III. Che la santa Chiesa ha errato comunicando con la sola specie del pane li laici e li sacerdoti che non celebrano.
IV. Se anco li fanciullini debbono esser comunicati.
Ma perché li protestanti di Germania desiderano di esser uditi sopra questi articoli inanzi la difinizione, e perciò hanno dimandato salvocondotto di venir, star, liberamente parlar e proponer e partire, la sinodo, sperando di ridurli nella concordia d’una fede, speranza e caritá, condescendendo loro, gli ha dato fede pubblica, cioè salvocondotto (quanto s’aspetta a lei) dell’infrascritto tenore; e ha differito a difinir quegli articoli sino ai 25 gennaro del seguente anno, ordinando insieme che in quella sessione si tratti del sacrificio della messa, come cosa connessa; e tra tanto nella sessione prossima, che sará a’ 25 novembre, si tratti delli sacramenti della penitenzia e della estrema onzione.