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libro quarto - capitolo iv 137


cizio degli ordini, gradi o dignitá ecclesiastiche, o vero per qualche simile rispetto ricusavano concederli di passar a maggior gradi, con una licenzia da Roma o con una dispensa il tutto era retrattato; il che cedeva in diminuzione della reputazione episcopale, in dannazione delle anime e in total detrimento della disciplina. Sopra che fu formato il primo capo, che simil licenze o restituzioni non giovassero. Ma però non volsero li presidenti che per riputazione della sede apostolica fosse nominato né il pontefice, né il sommo penitenziario, né altri ministri di corte, da chi simil licenzie si solevano impetrare. Erano ancora di grand’impedimento li vescovi titolari, li quali, vedendosi per il decreto pubblicato nella sesta sessione privati di poter esercitar gli uffici pontificali nelle diocesi senza licenza del proprio vescovo, si ritiravano in luoco esente, non suddito ad alcun vescovato, ammettendo alli ordini sacri li reietti giá dalli vescovi propri come inabili; e questo per vigor di privilegio di poter ordinare ciascuno che se gli presentasse. Questo fu proibito nel secondo capo, con moderazione però che, per riverenzia della sede apostolica, non si facesse menzione di chi ha concesso il privilegio. E in consequenza di questo, nel terzo capo fu data facoltá ai vescovi di poter suspender, per il tempo che a loro paresse, ciascuno ordinato senza loro esamine e licenza per facoltá data da qualsivoglia. Le qual cose dalli vescovi avveduti erano ben conosciute esser di leggier sussistenzia, poiché per la dechiarazione de’ canonisti sotto li nomi generali non vengono mai comprese le licenze, privilegi e facoltá concesse dal pontefice, se non è fatta special menzione di loro; con tutto ciò, non potendo di piú avere, si contentavano di questo tanto, sperando che il tempo potesse aprir strada di far qualche passo piú inanzi.

Era anco nella medesima sesta sessione stato decretato che nessun chierico secolare per virtú di privilegio personale, né regolare abitante fuori del monasterio, per vigor di privilegio dell’ordine suo, fosse esente dalla correzione del vescovo come delegato della sede apostolica; il che riputando alcuni che