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libro quinto - capitolo viii 313


è male ereticale il ricever il calice pensando che sia necessario; però il papa non lo può concedere a tal persone. E non potersi dubitare che sia giudicato necessario da chi lo dimanda, perché di ceremonie indifferenti nessun fa capitale. «O questi (diceva) hanno il calice per necessario, o no; se no, a che volere dar scandalo agli altri col farsi differenti? Se sí, adonque sono eretici e incapaci di grazia.»

Il Cardinal Rodolfo Pio di Carpi, che fu degli ultimi a parlare, essendosi dagl’inferiori cominciato, conformandosi con gli altri nella conclusione, disse che non solo la preservazione di dugentomila uomini, ma di un solo ancora è sufficiente causa di dispensare le leggi positive con prudenza e maturitá; ma in quella proposta conveniva ben considerare che, credendo di acquistar dugentomila, non si perdesse dugento milioni. Esser cosa chiara che questa dimanda ottenuta non sará fine delle richieste de’ francesi in materia di religione, ma grado per proponer un’altra; chiederanno doppoi il matrimonio de’ preti, la lingua volgare nel ministerio de’ sacramenti: averanno l’istesso fondamento, che sono de iure positivo e che convien concederli per preservazione de molti. Dal matrimonio de’ preti ne seguirá che, avendo casa, moglie e figli, non dependeranno dal papa ma dal suo prencipe, e la caritá della prole li fará condescender ad ogni pregiudicio della Chiesa; cercheranno anco di far li benefici ereditari, e in brevissimo spazio la sede apostolica si ristringerá a Roma. Inanzi che fosse instituito il celibato, non cavava frutto alcuno la sede romana dalle altre cittá e regioni; per quello è fatta patrona di tanti benefici, de’ quali il matrimonio la priverebbe in breve tempo. Dalla lingua volgare ne seguirebbe che tutti si stimerebbono teologi, l’autoritá delli prelati sarebbe vilipesa, e l’eresia filtrerebbe in tutti. In fine, quando la comunione del calice si concedesse in modo che fosse salva la fede, in se stessa poco importerebbe, ma aprirebbe porta a richiedere che fossero levate tutte le introduzioni che sono de iure positivo, con le qual sole è conservata la prerogativa data da Cristo alla Chiesa romana, ché da quelle de iure divino non viene utilitá se non