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100 l'istoria del concilio tridentino


deliberativa; e sia loro dato salvocondotto, non solo quanto alle persone, ma ancora quanto all’esercizio della religione.

VII. Che le decisioni nel concilio non si facciano, come nelle cause secolari, per la pluralitá delle voci, ma siano preferite le migliori sentenzie, cioè le regolate dalla parola di Dio.

VIII. Che li atti del concilio tridentino s’abbiano per cassi e irriti, essendo quello stato parziale, da una sola delle parti celebrato, e non ordinato come fu promesso.

IX. Che se nel concilio non seguirá concordia della religione, le condizioni di Passau restino inviolate, insieme con la pace di religione fatta in Augusta dell’anno 1555, qual resti valida ed efficace, e tutti siano tenuti osservarla.

X. Che sopra tutti li articoli predetti sia loro data cauzione idonea e sufficiente.

L’imperator, ricevuta la scrittura, promise d’adoperarsi per la concordia e operare in maniera che sia celebrato concilio, dove essi con ragione non potessero recusar d’intervenire, purché dal canto loro deponessero li odi e li altri affetti contrari alla pace cristiana; e s’offeri anco per questo d’andar in persona propria a Trento, resoluto di transferirsi in Inspruc, finita la dieta; dove essendo lontano quattro picciole giornate dal concilio, averebbe potuto con brevitá di tempo operare quanto fosse stato di bisogno.