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120 l'istoria del concilio tridentino


XXVII. Che il vescovo non usi la giurisdizione né tratti negozi gravi della diocesi, se non col conseglio del capitolo; e li canonici resedino continuamente nella cattedrale, siano di buoni costumi e scienza, e almeno di venticinque anni; perché inanzi quell’etá non avendo per le leggi libera potestá sopra i suoi beni, non debbono esser dati per consiglieri ai vescovi.

XXVIII. Che li gradi di consanguinitá, affinitá e parentela spirituale siano osservati, o vero di novo reformati; ma non sia lecito dispensar in quelli, eccetto tra li re e principi per ben pubblico.

XXIX. Che essendo nate molte perturbazioni per causa delle immagini, provvedi la sinodo che il populo sia insegnato che cosa debbia credere di quelle; e che siano levati gli abusi e superstizioni, se alcune sono introdotte nel culto di essi. Il medesmo si faccia delle indulgenzie, peregrinaggi, reliquie di santi, e delle compagnie o confraternitá.

XXX. Che sia restituita nella chiesa cattolica la pubblica e antica penitenzia per li peccati gravi e pubblici, e posta in uso; e ancora, per placar l’ira di Dio, sia restituito l’uso delli digiuni e altri esercizi luttuosi e preghiere pubbliche.

XXXI. Che la scomunica non sia decretata per ogni sorte di delitto o contumacia, ma solo per li gravissimi, e nei quali il reo perseveri dopo le ammonizioni.

XXXII. Che per abbreviar o levar in tutto le liti beneficiali, da quali tutto l’ordine ecclesiastico è contaminato, sia tolta via la distinzione di petitorio e possessorio, novamente trovata in quelle cause; siano abolite le nominazioni delle universitá, sia comandato ai vescovi di dar li benefici non a chi li ricerca, ma a chi li fugge ed è meritevole: e il merito si potrá conoscere se, dopo il grado ricevuto nell’universitá, s’averá adoperato qualche tempo col voler del vescovo e approbazione del populo nelle prediche.

XXXIII. Che, nascendo lite beneficiale, sia creato un economo, e li litiganti eleggano árbitri; il che se non faranno, il vescovo li dia; e quelli fra sei mesi terminino la lite inappellabilmente.