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libro settimo - capitolo ix


della fornicazione, è necessario che parli in altro senso e di altro repudio, e che questo evangelico si debbia intender quanto al legame, poiché quanto agli altri due vi erano molte cause di divorzio. Diede diverse esposizioni a quel luoco dell’Evangelio; e senza approvarne né reprovarne alcuna, concluse che l’articolo doveva esser dannato, atteso che per tradizione apostolica il contrario si ha di fede, ché, risguardando alle parole dell’Evangelio, non sono cosí chiare che bastino per convincer li luterani.

Sopra il quarto articolo quanto alla poligamia, disse esser contra la legge naturale; né potersi permettere eziandio agli infedeli che siano sudditi de’ cristiani. Disse che li Padri antichi ebbero molte mogli per dispensa; e gli altri che non furono da Dio dispensati, vissero in perpetuo peccato. Della proibizione delle nozze a certi tempi, brevemente allegò l’autoritá della Chiesa e la disconvenienza delle nozze con alcuni tempi; e con questa occasione passò a dire che nessuno con ragione si può gravare, poiché in questo può dispensare il vescovo. E ritornò su le cause delli divorzi, e concluse che il mondo non si dolerebbe di alcuna di queste cose, quando li prelati usassero con prudenzia e caritá l’autoritá loro; ma l’occasione di tutti li mali esser perché essi non risedono, e dando il governo ad un vicario, ben spesso senza conveniente provvisione, viene mal amministrata la giustizia e mal distribuite le grazie. E qui si estese a parlar della residenzia, allegando che senza dechiararla de iure divino era impossibile levar e quelli e gli altri abusi e chiuder la bocca agli eretici, li quali, non guardando che il male viene dalla esecuzione abusiva, lo attribuiscono alle constituzioni delli pontefici. E però mai l’autoritá pontificia sará ben difesa se non con la residenza ben fermata; né questa mai sará stabilita, senza la dechiarazione de iure divino; esser preso notabile errore da quelli che dimandavano pregiudiciale all’autoritá del papa quello che era unico fondamento di sostentarla e conservarla. Concluse che il concilio era tenuto a determinare quella veritá; e parlò con efficacia, e fu udito con gusto delli oltramontani