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libro ottavo - capitolo ix


V. Che le cause criminali gravi contra li vescovi siano giudicate dal papa; e se sará bisogno commetterle fuori di corte, non siano commesse se non al metropolitano o a’ vescovi eletti dal papa; né meno con maggior autoritá che di pigliar informazione, reservata al papa la definitiva. Ma le cause piú leggieri siano giudicate in concilio provinciale, o per deputati da quello.

VI. Che il vescovo possi dispensar nel fòro della conscienzia li suoi sudditi in tutte le irregolaritá e suspensioni per delitto occulto, eccetto che per omicidio volontario; e assolver da tutti li casi reservati alla sede apostolica, o in persona propria, o per un vicario, e ancora dall’eccesso di eresia: ma questo non possi esser commesso alli vicari.

VII. Che il vescovo abbia cura che inanzi l’amministrazione de’ sacramenti sia esplicato al populo la loro forza e uso, in lingua volgare, secondo la forma d’un catechismo che la sinodo componerá, il qual il vescovo fará tradur fedelmente in volgare; e che da’ parrochi sia dechiarato al populo.

VIII. Che alli pubblici peccatori sia data pubblica penitenza, potendo il vescovo commutarla in altra secreta. In ogni chiesa cattedrale sia constituito dal vescovo un penitenziero, maestro, dottor o licenziato in teologia o canonico, di etá di quarant’anni.

IX. Che li decreti del concilio sotto Paulo III e Pio IV circa il visitar li benefici esenti siano osservati nelle chiese che non sono di alcuna diocesi, quali siano visitate dal vescovo piú vicino, come delegato dalla sede apostolica.

X. Che dove si tratta di visita e correzione de costumi, nessuna esenzione o appellazione interposta, eziandio alla sede apostolica, impedisca o suspenda l’esecuzione del decretato o giudicato.

XI. Che per li titoli d’onor che si danno ai protonotari, conti palatini, cappellani regi o vero desserventi a milizie, monasteri, ospitali, non siano esenti quelle persone dall’autoritá dei vescovi, come delegati dalla sede apostolica; eccetto