Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. III, 1935 – BEIC 1917972.djvu/381

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libro ottavo - capitolo xi


persone medesime, con esecutori suoi o altri; e non potendosi eseguir realmente o personalmente, ma essendoci contumacia, si possi proceder alla scomunica: e il medesimo nelle cause criminali. Né il magistrato secolare possi proibir all’ecclesiastico di scomunicare o vero revocar la scomunica, sotto pretesto che le cose del decreto non siano state osservate. Il scomunicato, se non si ravvederá, non solo non sia recevuto a participar con li fedeli, ma se persevererá nelle censure, si possi proceder contra lui come sospetto d’eresia.

IV. Dá facoltá alli vescovi nella sinodo diocesana, e alti capi dei ordini nei suoi capitoli generali, che possino ordinar nelle loro chiese quello che sia ad onor di Dio e utilitá di quelle, quando vi sia obbligo di celebrar cosí gran numero di messe per legati testamentari che non si possino satisfare, o vero l’elemosina sia tanto tenue che non si trovi chi voglia ricever il carico, con condizione però che sempre si faccia memoria di quei defonti che hanno lasciati li legati.

V. Che nella collazione o qualonque altra disposizione dei benefici non sia derogato alle qualitá, condizioni e carichi ricercati o vero imposti nella erezione o fondazione, o per qualonque altra constituzione; altrimenti la provvisione sia stimata surrettizia.

VI. Che quando il vescovo procede fuor di visita contra li canonici, il capitolo nel principio di ciascun anno elegga due, col consenso e conseglio de’ quali abbia da proceder in tutti gli atti, e sia uno il voto d’ambidui; e se saranno tutti doi discordi dal vescovo, sia eletto da loro un terzo che determini la controversia; e non accordandosi, sia eletto il terzo dal vescovo piú vicino. Ma nelle cause di concubinato, o piú atroci, possi il solo vescovo ricever l’informazione e proceder alla retenzione, del resto servando quanto è ordinato. Che il vescovo in coro e in capitolo e negli altri atti pubblici abbia la prima sede e il luoco che eleggerá; che il vescovo preseda al capitolo, se non quando si tratta del comodo suo e de’ suoi; né questa autoritá possi esser comunicata al