Pagina:Sarpi, Paolo – Istoria del Concilio tridentino, Vol. III, 1935 – BEIC 1917972.djvu/393

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libro ottavo - capitolo xii


restar di maravigliarsi di tanto timore che vedeva nascere senza ragione; che per la conferma del concilio non se li dava maggior autoritá di quella che li altri concili generali avevano, che si dava al Decreto e alli decretali, dal gran numero de’ quali, e dall’aperto parlare contra li costumi presenti, innumerabilmente piú pregiudici e lesioni si riceverebbe che da quei pochi decreti tridentini molto reservati nella forma del parlare; che se quelli non sono temuti, di questi non conviene aver tanta paura; che nessuna legge sta nelle parole, ma nell’intelligenza; e non in quella che il volgo, i grammatici danno, ma in quella che l’uso e l’autoritá conferma. Le leggi non hanno altro vigore che quanto li presta chi governa e ha la cura d’eseguirle; quello con la dechiarazione li dá senso o piú ampio o piú ristretto, e anco contrario a quello che le parole suonerebbono; e tanto sarebbe ristringer o moderare al presente li decreti di Trento, quanto confermarli adesso assolutamente e lasciarli ristringere dall’uso, o vero farlo con dechiarazione a tempi opportuni. Concluse che non sapeva veder causa perché si dovesse porre difficoltá alcuna alla conferma; ma bene raccordava che si ovviasse al presente alli inconvenienti che potrebbono nascere per la temeritá delli dottori, che quanto piú ignari del governo e delli bisogni pubblici, tanto piú si arrogano il dar interpretazione alle leggi, che confonde il governo. Vedersi per isperienza che le leggi non fanno alcun male, non causano alcuna lite, se non per li vari sensi datigli; che per la constituzione di Niccolò III sopra la regola di san Francesco, materia da sé piena di ambiguitá, mai però nasce alcun disordine, per la proibizione da lui fatta a’ glosatori e commentatori d’interpretarla. Se sará cosí provveduto alli decreti di Trento, se sará vietato lo scrivere sopra quelli, sará ovviato a gran parte di quello che si teme. Ma se anco la Santitá sua proibirá ogni interpretazione anco alli giudici, e ordinerá che in qualonque dubitazione si ricorri alla sede apostolica per la interpretazione, nessuno potrá valersi del concilio a pregiudicio della corte, e si potrá con l’uso e con le dechiarazioni accomodarlo a quello che sará beneficio della