Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/14

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Essi in sostanza hanno invocato il segreto in virtù del loro rapporto professionale con entrambi gli imputati.

Va evidentemente in primo luogo rilevata l’insussistenza di alcun vincolo di segretezza rispetto alla posizione dell’imputato Mills, trattandosi di soci del medesimo studio legale e non già di difensori rispetto al cliente.

Quanto ai rapporti con l’imputato Berlusconi, non risulta in alcun modo che Scott o Rylatt abbiano mai da lui ricevuto mandato o procura o abbiano comunque svolto consulenze finalizzate ad un procedimento giudiziario.

Va infine ricordato che in base all’art. 16 delle Preleggi (L. 218/1995) l’attività rogatoriale si è svolta in Stato estero, con l’osservanza delle leggi ivi vigenti, e qui non viene neppure in considerazione il loro contrasto con l’ordine pubblico.

P.Q.M.


dichiara non sussistente il segreto professionale opposto da tutti testimoni e dispone l’immediata trasmissione del presente provvedimento, previa sua traduzione

- all’Autorità rogata – HOME OFFICE UK CENTRAL AUTHORITY, Judicial Co-operation Unit

- al Ministero della Giustizia in Roma

- per conoscenza al magistrato di collegamento dott.ssa Sally Cullen

Con richiesta di trasmissione integrale degli atti della rogatoria svoltasi a Londra dal 24 al 27 settembre 2007.


Alle successive udienze del 19 ottobre 2007, 26 ottobre 2007 e 9 novembre 2007, si procedeva all’esame della consulente del P.M. Gabriella Chersicla, il cui corposo elaborato scritto veniva acquisito al fascicolo del dibattimento.

Nel frattempo venivano effettuati plurimi tentativi di citazione del testimone Benjamin Marrache, originariamente da esaminarsi a Londra nel corso della rogatoria del 24/27 settembre 2007, ma ivi non sentito a seguito degli impedimenti dallo stesso opposti: le richieste rogatoriali venivano avanzate alle autorità del Regno Unito, di Gibilterra e Spagna (Paesi in cui risultava aver sedi lo studio professionale del medesimo). La complicata vicenda (che vedeva fra l’altro il diniego alla rogatoria di Gibilterra) si sarebbe poi risolta solo nel gennaio 2008.

L’udienza del 23 novembre 2007 era dunque occupata dalle questioni concernenti la citazione del teste Marrache, e così anche la successiva del 14 dicembre 2007: all’esito di tale complessa discussione, cui partecipava anche l’avv. Alberto Moro Visconti quale “portavoce” del teste, il Collegio disponeva che Benjamin Marrache venisse sentito mediante videoconferenza in collegamento da Londra, ed avanzava di conseguenza la relativa richiesta rogatoriale.

Nella medesima udienza del 14 dicembre 2007 il Pubblico Ministero procedeva ex art. 516 c.p.p. ad una modifica dell’imputazione, che veniva così formulata:


Artt. 110, 319, 319 ter, 321 c.p.

Perché, in concorso tra loro, deponendo Mills, in qualità di testimone, nei processi penali a carico di Berlusconi denominati:

□ Arces + altri (n. 1612/96 RG Trib.) relativo a reati di corruzione nei confronti di militari della Guardia di Finanza;

□ All Iberian (n. 3510+3511/96 RG Trib.) per i reati di falso in bilancio della Fininvest spa e finanziamento illegale dei partiti politici,