Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/161

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Il 7 novembre 2004 Mills si presentava spontaneamente ai Pubblici ministeri della Procura della Repubblica di Milano. Informato che si procedeva nei suoi confronti anche per i reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, depositava una memoria, datata 6 novembre 2004, dichiarando “di essere disponibile a fornire alcune delucidazioni in modo informale sul contenuto della memoria ma non a rendere interrogatorio formale”: acquisito il documento, “non potendosi procedere all’acquisizione di dichiarazioni informali” il verbale veniva chiuso1.

Allegate alla memoria erano le copie dei documenti bancari relativi, a dire di Mills, alle movimentazioni descritte; delle parcelle emesse a carico di Fininvest a partire dal 1996 (per circa 45.000 sterline complessivamente); dell’estratto parziale del suo conto corrente presso CIM.


Nella memoria si legge che Mills riteneva necessario rendere “delle doverose precisazioni” in ordine alle questioni trattate nel corso dell’interrogatorio, ed in particolar in relazione al Torrey Global Offshore Fund, alla “verità” delle sue precedenti testimonianze, ai suoi “rapporti professionali, finanziari e in via di amicizia con il personale della Fininvest”, più in generale alle accuse di concorso in frode fiscale e riciclaggio.

A rettifica di quanto in precedenza dichiarato, affermava di aver ricevuto 650.908 dollari non da Carlo Bernasconi ma da Diego Attanasio, suo cliente ed amico. La somma, parte del maggior importo di 2.050.000 dollari, proveniva dalla Banca Mees Pierson (Bahamas). Il danaro, fino al 21 ottobre 1997 depositato sul suo conto personale, veniva in quella data inviato “a dei legali/società di trust in Gibilterra”, e poi “gli stessi soldi” arrivavano sui conti di Struie, che non riceveva altre rimesse in denaro sino al marzo del 1998, quando su un conto appositamente aperto in lire italiane venivano depositate somme di pertinenza di Flavio Briatore, altro cliente dell'imputato.

La richiesta di informazioni da parte del fisco inglese rendeva necessario a Mills fornire adeguate spiegazioni in ordine alla fonte dei propri redditi: gli era infatti apparso “subito evidente” che l’indagine “sarebbe arrivata prima o poi all’origine dei proventi Torrey, che con bonifici diretti sui miei conti correnti inglesi avevo, in gran parte, utilizzato per i costi di vita”. Riteneva quindi opportuno rappresentare alle Autorità fiscali la natura di regalia della somma in contestazione, al fine di evitare la sua sottoposizione a tassazione quale onorario per prestazioni professionali.

  1. La memoria è fra i documenti depositati dal P.M. il 13 aprile 2007.